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02.04.2026

Graduatorie interne di Istituto docenti di ruolo, le provvisorie vanno pubblicate dal 3 al 17 aprile

Una docente ci chiede quando verranno pubblicate le graduatorie interne di Istituto dei docenti di ruolo per l’individuazione dei docenti perdenti posto e quanto tempo a disposizione c’è per reclamare avverso punteggi, posizioni ed eventuali esclusioni da tali graduatorie.

Tempi pubblicazione graduatorie provvisorie

Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo del 2 aprile 2026 fissato per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. Quindi i tempi di pubblicazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto, vanno da giorno 3 a giorno 17 aprile 2026.

Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli), che dovranno essere riportati nella pubblicazione di tali graduatorie nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il trasferito d’ufficio o a domanda condizionata

Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nel decennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso del decennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

In buona sostanza se il docente X ha perso il posto nel 2024/2025 il posto nella scuola A e viene spostato nella scuola B d’ufficio oppure pur avendo scelto la scuola B lo ha fatto a domanda condizionata, in tale scuola B entrerà a pettine in graduatoria con la continuità precedente della scuola A e quella che andrà ad accumulare nella scuola B. La condizione del punteggio della continuità realizzato nella scuola A è legato alla domanda di rientro nella scuola A per ogni anno del decennio, ma se in questa domanda di rientro con precedenza nella scuola A venisse soddisfatto per un’altra preferenza C, allora non solo perderebbe la continuità della scuola A e B, ma anchrebbe in coda per il primo anno di trasferimneto nella graduatoria interna di Istituto della scuola C.

Reclamo avverso graduatoria interna

Ai sensi dell’art.17 del CCNI mobilità 2025-2028, in riferimento al contenzioso, avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Nel caso il reclamo venga non accolto dal dirigente scolastico e il docente o personale ata venga leso in un suo diritto, la strada da percorrere è quella della giustizia civile con ricorso al giudice del lavoro.

Esclusione dalla graduatoria interna

Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento.

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art.13 del CCNI mobilità 2025-2028 e riconosciute alle condizioni indicate nel suddetto comma, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:
a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV), ovvero anche il caso della docente che ha il coniuge gravemente malato da assistere, si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV).

Quanto suddetto non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

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