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Griglie di valutazione, il Dirigente scolastico non può imporle al docente

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Riceviamo da un nostro assiduo lettore la seguente domanda: “Gradirei sapere se il dirigente può obbligare il corpo docente all’utilizzo di griglie di valutazioni senza averle fatte deliberare in collegio”.

Normativa sui criteri e griglie di valutazione

Il collegio dei docenti, ai sensi dell’art.7, comma 2 lettera a), del d.lgs. 297/94, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.

Quindi per quanto suddetto, appare ovvio che debba essere il Collegio dei docenti, attraverso le sue articolazioni dipartimentali, a stabilire i criteri e le griglie di valutazione da inserire nelle programmazioni individuali dei singoli docenti. Per cui i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti vengono elaborati dai dipartimenti, deliberati dal Collegio docenti e inseriti nel PTOF. A sua volta il PTOF verrà deliberato dal Consiglio di Istituto e il tutto verrà reso pubblico agli studenti e alle famiglie che dovrebbero firmare anche il patto di corresponsabilità con la scuola.

I criteri di valutazione degli apprendimenti e le relative griglie di valutazione delle prove scritte e orali, dovranno essere inserite nelle programmazioni curriculari delle singole discipline e rese disponibili agli studenti e alle famiglie. La normativa della valutazione degli apprendimenti della scuola secondaria di II grado, si definisce tenendo conto del DPR 122/2009 e, per quanto riguarda gli esami di Stato del II ciclo e la relativa ammissione, del d.lgs.62/2017.

Stesso iter collegiale spetta anche per i criteri e le griglie di   valutazione riferite alle scuole del I ciclo, tenendo ovviamente conto del d,lgs. 62/2017 previsto dalla legge 107/2015, anche per la riforma dell’esame di Stato del primo ciclo.

Risposta alla domanda del lettore

Il Dirigente scolastico non può entrare a gamba tesa sulle decisioni deliberate dal Collegio dei docenti, ma deve prendere atto delle delibere riferite in materia di funzionamento didattico dell’Istituto e controllare che i docenti rispettino la decisione collegiale. Il Ds non può imporre al docente griglie di valutazione non deliberate dal Collegio.

Il docente sulla base del principio costituzionale della libertà di insegnamento, ovvero l’art.33 della Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento….”, potrebbe, motivandolo in sede di programmazione individuale e assumendosene la responsabilità professionale, discostarsi dalle delibere collegiali e dal PTOF, rimanendo all’interno del perimetro delle linee guida dei percorsi di istruzione definiti a livello ministeriale, per adottare percorsi programmatici differenti, criteri e griglie di valutazione personalizzate.

Il consiglio è sempre quello di seguire le delibere collegiali e fare valere, proprio in sede dipartimentale e di Collegio docenti, le proprie proposte sui criteri e griglie di valutazione. Una volta approvati i criteri di valutazione in sede collegiale, soprattutto se ciò avviene senza voti contrari, è buona regola adottarli senza discostarsene.