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15.10.2026

Il docente ha l’obbligo di accompagnare gli studenti in uscite didattiche programmate? Risponde l’esperto

Il docente ha l’obbligo di accompagnare gli studenti in uscite didattiche programmate? Cosa fare se il dirigente scolastico impone al docente l’obbligo di accompagnamento? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“Le uscite didattiche sono tenute come attività extracurriculari che cambiano anche l’orario di servizio del docente che magari quella giornata era libero e si ritrova invece, se dovesse scegliere di fare l’accompagnatore, impegnato per tutta la giornata o per più giornate se si tratta di un’uscita didattica o di un vero e proprio viaggio di istruzione”.

“Non esiste un obbligo contrattuale per cui il docente sia chiamato a rispondere presente, si accompagno, è una scelta del docente poter accompagnare e decidere di accompagnare. In quel momento che decidesse di accompagnare assumerebbe tutte le responsabilità della vigilanza e le conseguenze di quello che può essere poi la culpa in vigilando nel caso dovesse succedere qualche cosa. Per cui è un incarico che non può essere concesso obbligatoriamente, non può essere imposto obbligatoriamente”.

La circolare ministeriale del 1992

“Prima dell’autonomia scolastica, le circolari ministeriali riferite proprio ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche, in particolar modo stiamo parlando della famosa circolare ministeriale del Ministero dell’Istruzione del 14 ottobre del 1992, cioè la numero 291, all’articolo 8 comma 3, proprio stabilisce che il docente deve dare la propria disponibilità, cioè la scuola deve chiedere la disponibilità al docente, dunque è una richiesta di disponibilità e non un obbligo imposto”.

“La natura poi contrattuale del contratto collettivo nazionale non prevede in nessun punto l’obbligo del docente a dare questa disponibilità o accettare l’incarico di accompagnatore. Rimane sempre nella disponibilità, cioè addirittura se il docente dovesse dare la propria disponibilità, ma per un motivo qualsiasi, magari di salute, magari di un impedimento familiare, poi quella disponibilità venisse meno, quello che dovrebbe fare il docente è immediatamente comunicare al consiglio di classe e al dirigente scolastico l’impedimento intervenuto a posteriori che impedisce di rispettare l’impegno preso della disponibilità. Anche in quel caso la scuola non può obbligare il docente, pur avendo avuto disponibilità precedente”.

“In ogni caso è una disponibilità che anche se venisse data in un primo momento non diventa un obbligo, un impegno, magari diventa un obbligo etico, morale, cioè nel senso ho dato la mia disponibilità per l’uscita didattica, per il viaggio di istruzione e il sottrarmi a questa disponibilità poi potrebbe generare delle problematiche e per la scuola”.

“Detto questo, se un dirigente imponesse per ordine di servizio l’accompagnamento della classe in attività extracurricolare, in attività di uscita didattica, sovvertendo quindi anche l’orario settimanale di servizio, il docente potrebbe opporsi, intanto, se c’è l’ordine di servizio, potrebbe fare un atto di rimostranza scritto dicendo che a livello contrattuale non esiste la norma per cui il docente è obbligato a eseguire quell’ordine di servizio, per cui può richiedere che quell’ordine di servizio sia ritirato e sia cancellato”.

Nessuna imposizione

“Poi se il dirigente dovesse insistere nell’imporre la presenza assoluta del docente nell’attività extracurriculare, attività didattica decisa dagli organi collegiali e dunque dovesse fare un atto di forza, teniamo conto che gli ordini di servizio andrebbero sempre ottemperati, però potrebbe rivolgersi ai sindacati, alle RSU, alle rappresentanze sindacali interne alla scuola per far notare che è un atto di abuso, è un atteggiamento abusivo, è un comportamento dirigenziale offensivo che andrebbe tutelato dai sindacati, per cui le tutele devono procedere attraverso le istanze di natura di rappresentanza sindacale. Chiaramente non ci sono obblighi, potrebbe anche il docente rifiutarsi di ottemperare e vedere se poi il dirigente dovesse insistere attraverso sanzione disciplinare, ricorrere al giudice del lavoro per vedersi poi annullata la sanzione e l’atto dirigenziale”.

“Casi di questo tipo non ce ne sono tanti perché avvengono due fatti nella realtà. O che il dirigente applichi poi il buon senso e trovi un altro accompagnatore o che si rinunci all’uscita didattica. Solo in poche situazioni il dirigente forza la mano, ma in tal caso rischierebbe poi un contenzioso con il lavoratore che riceverebbe così un atto non legittimo, non corretto, non regolare e quindi il dirigente potrebbe poi soccombere dal punto di vista di un’azione di ricorso da parte del docente qualora il docente ne riceva danno”.

“Ricordiamo che accompagnare delle classi, soprattutto se turbolente, se poco gestibili, è un rischio. Un rischio che poi può portare delle situazioni di danno a terzi, di danno a cose e il docente poi ne è anche responsabile, per cui una copertura finanziaria da parte del personale scolastico della scuola per danni cagionati dagli studenti durante le attività extracurriculari tipo le uscite didattiche è importante averlo, altrimenti stipulare un patto con le famiglie che andrebbe a ripagare i danni commessi da i propri figli. Anche questa però è una problematica molto complessa, perché per pagare il danno compiuto bisognerebbe avere la certezza di chi ha commesso il danno”.

“Ecco, queste sono un po’ anche le motivazioni di una certa disaffezione dei docenti ad accompagnare anche gratuitamente, senza un compenso, i propri alunni nei viaggi di istruzione o nelle uscite didattiche, perché sono tanti i rischi, tante le responsabilità che tra l’altro non vengono nemmeno retribuite”.

Il rinnovo contrattuale 25-27

“Nell’ultimo rinnovo contrattuale 25-27 nella parte normativa finalmente sbuca in uno degli ultimi incontri, un compenso per i docenti accompagnatori, che riconosca anche il rischio, la responsabilità del docente che accompagna (fino a oggi sono stati tolti tutti i compensi retributivi per i motivi di accompagnamento, mentre rimangono in piedi il pagamento del pranzo, della colazione, della cena qualora l’uscita didattica arrivi per più giorni o all’intera giornata, la serata compresa)”.

“Per cui un docente che esce alle 5 della mattina per un’uscita didattica e ritorna alla mezzanotte la sera o nella nottata per l’intera giornata, ha diritto al rimborso delle spese per quanto riguarda i pasti essenziali, la colazione, il pranzo e la cena. Non è un compenso per la funzione, ma per il lavoratore che ha diritto al consumo dei pasti quotidiani e quindi siccome non è a carico dell’accompagnatore, anche se so benissimo che in molte realtà le scuole non compensano nemmeno le spese del pranzo e della cena, della colazione, per cui molto spesso il docente accompagnatore, oltre i grandi rischi e le grandi responsabilità si vede caricato di oneri che invece andrebbero a spese dell’amministrazione. Però è bene sapere che la norma prevede questi bonus pasto”.

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