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Illegittimo bloccare gli scrutini

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Si ricorda che nel 2010 la Commissione di garanzia sul diritto di sciopero, riferendosi ad una protesta indetta da alcuni sindacati scolastici, Gilda Cobas, Unicobas e altre sigle minori, che avrebbe dovuto svolgersi dal 12 al 16 giugno (tranne che per le ultime classi) aveva stabilito illegittimo il blocco degli scrutini. Così le varie sigle coinvolte furono convocate presso il dipartimento della Funzione pubblica, sede in cui le agitazioni furono sì confermate, ma solo per due giorni, e cioè il 12 e il 13. 
Tale pronuncia “si basò sulla corretta applicazione delle norme pattizie contenute nel contratto nazionale di lavoro della scuola”, siglato il 26 maggio 1999. Infatti, a motivare il “no” al blocco degli scrutini, deciso dall’organismo che regolamenta il diritto di sciopero, ci sono alcune norme del contratto di categoria: ad esempio, che le astensioni dal lavoro non possono durare più di due giorni consecutivi, e un terzo ci può essere solo dopo un intervallo di sette giorni; e che gli scioperi nel periodo degli scrutini non possono in nessun caso provocare un ritardo nel calendario previsto superiore ai cinque giorni. 
A tal proposito è interessante leggere la nota ministeriale del 10 maggio 2010 (Prot. AOOUFGAB n. 4308/GM) in cui si scrive che l’azione di sciopero (riferimento allo sciopero del giugno 2010) interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione“ di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite per il comparto scuola, ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. 
Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.