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Immissioni in ruolo: quelle 2019/20 non più soggette al vincolo della mobilità 22/23

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I docenti immessi in ruolo con decorrenza 1.9.2019, già titolari di contratto FIT, ai sensi del D.Lvo n. 59/ 2017 comma 3 art.13, erano tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto o classe di concorso, per almeno altri 4 anni dopo il percorso annuale di formazione e prova, salvo in caso di esubero o di applicazione dell’art.33 commi 5 e 7 della legge 104 del 5 febbraio 1992, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine della presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Con l’entrata in vigore del D.L. n.73 del 25.05. 2021 art. 58 comma 6 lettera f), convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n. 106 del 23.7.2021, il vincolo di 4 anni per i docenti immessi in ruolo antecedentemente all’a.s. 20/21 è stato ridotto ora dai 4 anni previsti dal citato D.lvo 59/2017 a 2 anni.

Pertanto i docenti immessi in ruolo con decorrenza 1.9.2019, che sono rimasti due anni presso l’istituzione scolastica di immissione  in ruolo nel medesimo tipo di posto o classe di concorso, 2019/20 primo anno del vincolo quadriennale ora biennale e 2020/21 secondo anno del vincolo quadriennale ora biennale, bloccati nei trasferimenti e nei passaggi per l’anno scolastico 21/22 in quanto  alla data di presentazione delle domande di cui all’OM 106 del 29.3.2021 ( 13.4. 2021)  ancora soggetti al vincolo quadriennale, per  l’a.s. 22/23 potranno presentare senza alcun vincolo domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale e/o di passaggio di cattedra e di ruolo se in quest’ultimo caso hanno superato l’anno di prova/formazione.

I docenti immessi in ruolo nel 2019/20 come hanno potuto già fare, potranno altresì presentare domanda di Utilizzazione provinciale e interprovinciale e di Assegnazione Provvisoria provinciale e interprovinciale sia nel caso abbiano ottenuto sia nel caso non abbiano ottenuto il trasferimento per l’a.s. 22/23