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Incompatibilità nel Pubblico Impiego: quando il silenzio amministrativo significa rifiuto dell’autorizzazione?

Prosegue il ciclo di appuntamenti della rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata all’approfondimento del diritto scolastico, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.
La nuova diretta di venerdì 5 dicembre ha visto protagonisti l’avvocato Dino Caudullo ed Elisa Cosentino, avvocato del Foro di Enna. Tema dell’incontro: “Le incompatibilità nel pubblico impiego e il regime speciale del personale docente”.

Durante la diretta, i due esperti hanno analizzato le principali norme che regolano le incompatibilità dei dipendenti pubblici — dagli articoli 98 della Costituzione e 53 del D.Lgs. 165/2001, fino all’art. 60 del DPR 3/1957 — che vietano ai pubblici dipendenti di esercitare attività commerciali, industriali o professionali, o di assumere incarichi alle dipendenze di privati. Verranno illustrate anche le deroghe previste per il personale a tempo parziale con orario non superiore al 50% e gli obblighi di comunicazione preventiva al datore di lavoro.

Quando il silenzio amministrativo significa rifiuto dell’autorizzazione?

Il silenzio amministrativo significa rifiuto dell’autorizzazione (silenzio rifiuto o silenzio rigetto) quando un docente chiede l’autorizzazione per svolgere un’attività nell’ambito privato, in particolare una libera professione. In questo specifico scenario, se l’amministrazione scolastica non risponde all’istanza del dipendente entro trenta giorni, la mancata risposta viene tipicizzata dal legislatore come silenzio rifiuto. Al contrario, la regola del silenzio assenso si applica solo se il docente chiede di svolgere un’altra attività lavorativa per conto di un’altra Amministrazione Pubblica; in tal caso, la mancata risposta entro 30 giorni viene tipicizzata come silenzio assenso. Il fatto che la mancata risposta all’istanza di autorizzazione per un’attività privata sia qualificata come silenzio rifiuto è importante, poiché l’esercizio di un’attività senza la necessaria autorizzazione, e in presenza di incompatibilità, può implicare la responsabilità disciplinare e l’eventuale decadenza dall’impiego pubblico.

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