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Incontri sindacali, l’amministrazione ha l’obbligo di concedere locali nel caso in cui partecipino dirigenti o soggetti esterni?

Nelle amministrazioni pubbliche con meno di duecento dipendenti non esiste un obbligo generalizzato di concedere locali per incontri sindacali che coinvolgano dirigenti esterni o soggetti estranei all’ente. A chiarirlo è un recente parere dell’ARAN (orientamento applicativo 35960), che interviene su un tema spesso oggetto di dubbi interpretativi e di contenzioso nei luoghi di lavoro.

Il riferimento normativo è l’articolo 6, comma 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modifiche, che disciplina i diritti sindacali nelle amministrazioni di minori dimensioni. La disposizione prevede che, negli enti con un numero inferiore a duecento dipendenti, determinati soggetti sindacali abbiano diritto, su richiesta, a usufruire di un locale idoneo messo a disposizione dall’amministrazione all’interno della propria struttura.

Si tratta, precisa l’ARAN, di una previsione che ricalca quanto già stabilito dall’articolo 27, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). Il diritto all’utilizzo del locale riguarda esclusivamente i dirigenti sindacali “di posto di lavoro”, ossia figure interne all’amministrazione: i componenti delle RSU, i rappresentanti dei terminali associativi, i dipendenti accreditati alla contrattazione collettiva integrativa e i membri delle RSA delle organizzazioni sindacali rappresentative.

La finalità della norma è chiara: consentire a questi soggetti di confrontarsi su tematiche inerenti all’attività sindacale, garantendo spazi adeguati all’interno dell’ente. Tuttavia, sottolinea l’ARAN, il testo contrattuale non introduce alcun obbligo per l’amministrazione di concedere locali per riunioni alle quali partecipino anche dirigenti sindacali esterni o persone che non fanno parte dell’organico.

In altri termini, mentre il diritto al locale è garantito ai rappresentanti sindacali interni, l’eventuale apertura a soggetti esterni resta una scelta discrezionale dell’amministrazione e non un vincolo imposto dal contratto collettivo. Un chiarimento che, soprattutto nei piccoli enti, contribuisce a delimitare con maggiore precisione diritti e doveri delle parti, evitando interpretazioni estensive non previste dalla normativa vigente.

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