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21.10.2026

Intelligenza artificiale a scuola, il decreto 179/2026: cosa cambia per i dirigenti scolastici e i docenti

Il nuovo provvedimento, che entra in vigore il 23 ottobre 2026,  interviene su curricoli, formazione, benessere digitale e governance dell’IA. Per i dirigenti scolastici è necessario distinguere gli obblighi immediati dalle disposizioni che richiedono ulteriori interventi ministeriali. Una analisi

Il decreto 179/2026: l’intelligenza artificiale entra nella governance scolastica

Con il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, il quadro normativo sull’intelligenza artificiale si arricchisce di nuove disposizioni per le istituzioni scolastiche. Il provvedimento, in vigore dal 23 ottobre, adegua la legislazione nazionale all’AI Act europeo e interviene su formazione, curricoli e utilizzo dei sistemi di IA.

Per i dirigenti scolastici il decreto assume particolare rilevanza. L’intelligenza artificiale non è considerata soltanto uno strumento di innovazione didattica, ma anche una questione di organizzazione, responsabilità amministrativa e tutela dei diritti.

Le disposizioni più direttamente rivolte alle scuole sono contenute negli articoli 36, 37 e 38. Altre norme riguardano la gestione del personale e la sicurezza sul lavoro.

Il decreto si inserisce in un quadro già definito dalla legge 132/2025 e dalle Linee guida ministeriali adottate con il DM 166/2025. Queste ultime, come stabilisce espressamente l’articolo 38, comma 4, continuano ad applicarsi fino all’adozione del nuovo provvedimento ministeriale sulla formazione.

Occorre distinguere gli obblighi immediatamente applicabili dalle disposizioni che attribuiscono compiti al Ministero o riconoscono facoltà alle scuole nell’ambito della loro autonomia.

Didattica, curricoli e formazione: le nuove disposizioni

L’articolo 36 riguarda l’integrazione dell’IA nei curricoli. Le scuole possono promuovere attività formative sull’intelligenza artificiale, fin dal primo ciclo, nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza digitale. L’obiettivo è sviluppare conoscenze, competenze e capacità critiche sulle tecnologie e sulle loro implicazioni etiche e sociali.

La norma consente inoltre l’introduzione di moduli STEAM che utilizzino strumenti di IA. Non viene istituita una nuova disciplina obbligatoria ma si promuove piuttosto un’integrazione curricolare e interdisciplinare.

Va però considerato il diverso valore delle formulazioni normative. Mentre i primi commi utilizzano l’espressione «possono promuovere», il comma 5 prevede che le scuole secondarie adottino iniziative di orientamento verso le discipline STEAM e le tecnologie emergenti. Il dirigente dovrà quindi verificare le attività di orientamento già programmate.

L’articolo 37 interviene sul benessere digitale. Prevede un piano ministeriale di formazione dei docenti sull’utilizzo dei social media e delle piattaforme digitali, compresi gli ambienti relazionali basati sull’IA. Sono previsti interventi educativi per gli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie, per prevenire dipendenze comportamentali e utilizzi non consapevoli.

L’articolo 38 disciplina invece la formazione dei docenti in ingresso e in servizio. I contenuti comprendono conoscenza dei sistemi, valutazione critica, privacy, sicurezza, gestione dei rischi, inclusione e utilizzo pedagogico dell’IA.

Per il dirigente emerge l’esigenza di integrare questi temi nel PTOF e nel Piano di formazione, evitando percorsi limitati all’apprendimento tecnico degli applicativi.

Le responsabilità del dirigente: piattaforme, regolamenti e personale

L’articolo 38, comma 5, conferma l’autonomia delle istituzioni scolastiche nell’adozione e nella gestione delle piattaforme di IA. Il comma 6 prevede la possibilità per gli Uffici scolastici regionali di promuovere comitati tecnico-etici territoriali, attraverso reti di scuole, anche per sostenere l’adeguamento dei regolamenti d’istituto e dei Patti educativi di corresponsabilità.

Non è previsto l’obbligo per ciascuna scuola di costituire un proprio comitato. Resta però essenziale governare responsabilmente l’utilizzo dell’IA.

Per il dirigente la prima attività consigliabile è una ricognizione degli strumenti già impiegati nella didattica e negli uffici. Occorre verificarne finalità, condizioni di utilizzo e trattamento dei dati personali, coinvolgendo il RPD/DPO e le figure competenti.

Particolare attenzione richiedono le applicazioni utilizzate nella valutazione degli apprendimenti. L’AI Act classifica come ad alto rischio, a determinate condizioni, alcuni sistemi destinati alla valutazione dei risultati scolastici. Non tutti gli strumenti didattici rientrano in questa categoria. La verifica dipende dalle finalità e dalle caratteristiche del sistema.

Il decreto interviene anche sulle responsabilità del dirigente come datore di lavoro. L’articolo 41 riserva a una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo le decisioni definitive relative ai rapporti di lavoro assistite dall’IA. L’articolo 42 richiede di considerare nella valutazione dei rischi i sistemi che incidono sulle condizioni lavorative e sulla sicurezza.

Non ogni utilizzo dell’IA comporta quindi nuovi adempimenti. È necessario valutare concretamente gli strumenti adottati e i loro effetti sull’organizzazione.

Tempi e adempimenti: che cosa fare subito e che cosa attendere

Il primo riferimento temporale è il 23 ottobre 2026, data di entrata in vigore del decreto. Da quel momento si applicano le disposizioni direttamente operative, ferme restando le condizioni previste dalle singole norme.

Il secondo riferimento è il 21 gennaio 2027, termine di 90 giorni previsto dagli articoli 37 e 38. Entro tale data il Ministero dovrà avviare il piano di formazione sul benessere digitale e adottare il decreto relativo alla formazione sull’IA dei docenti. Queste scadenze riguardano il Ministero, non l’obbligo per le singole scuole di completare la formazione.

Nell’immediato, il dirigente dovrebbe avviare una verifica degli strumenti utilizzati e della loro conformità. Parallelamente, sarà opportuno coinvolgere il Collegio dei docenti nella riflessione sulle implicazioni curricolari, didattiche e valutative dell’IA.

Andranno inoltre esaminati il Piano di formazione, il curricolo di educazione civica, le attività di orientamento, il Regolamento d’istituto e il Patto educativo di corresponsabilità, per individuare eventuali aggiornamenti.

Non è necessario predisporre automaticamente un nuovo «Piano IA» o moltiplicare i documenti amministrativi. Il decreto non introduce questi atti come obblighi generalizzati.

La questione centrale è piuttosto la governance dell’innovazione. L’introduzione dell’intelligenza artificiale non può essere affidata esclusivamente alle iniziative individuali dei docenti o alle scelte dei fornitori tecnologici. Richiede un indirizzo educativo condiviso, procedure di adozione trasparenti e un’adeguata formazione del personale.

Il decreto 179/2026 rafforza così una responsabilità già propria della dirigenza scolastica: coniugare autonomia, innovazione didattica, tutela dei diritti e qualità dei processi educativi.

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