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Iscrizione e inserimento scolastico di alunne e alunni in affido o adozione: normativa e procedure

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Le procedure di iscrizione e di inserimento scolastico di alunne e alunni in affido o in adozione presentano spesso delle criticità per scuole e famiglie.

Proprio per rispondere alle segnalazioni ricevute, l’USR per il Lazio ha pubblicato una corposa circolare per fornire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della questione. In allegato alla circolare anche due documenti ministeriali: le Linee Guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine e le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.

SCARICA CIRCOLARE E ALLEGATI

Iscrizione prime classi

Le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati prevedono quanto segue: “…in ogni caso, poiché non può essere possibile prevedere il momento di arrivo dei bambini nei nuclei familiari adottivi, è comunque consentito alle famiglie – sia nei casi di adozione nazionale che internazionale – di iscrivere ed inserire i figli a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la chiusura delle procedure online, presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta. Parimenti, la famiglia che adotta nazionalmente può dover affrontare lunghe fasi intermedie in cui i bambini e le bambine sono in affidamento “provvisorio” (anche chiamato affido o adozione a rischio giuridico) o in affidamento preadottivo. In tali passaggi, la modalità di iscrizione online del minore che ancora mantiene i dati anagrafici originari, ma risulta allo stesso tempo presso il domicilio degli adottanti, pone un reale rischio di tracciabilità del minore stesso e della famiglia cui è stato assegnato. Non è un caso che, per evidenti motivi di riservatezza, il Tribunale per i Minorenni talvolta vieti espressamente di diffondere i dati del bambino. Pertanto, come evidenziato dal MIUR nelle FAQ sull’iscrizione online 2014, anche in tali contesti “stante la particolare situazione, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria recandosi direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta”, quindi senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online.

Documentazione

Nel caso dei periodi che preludono il definirsi delle adozioni nazionali, le Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati così dispongono: “Per quel che riguarda le adozioni nazionali, la buona prassi è quella già praticata in Piemonte a seguito della nota prot. n. 4403 del 15-05-2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale. Le scuole si limitano a prendere visione della documentazione, rilasciata dal Tribunale per i Minorenni nel caso di affido a fini adottivi, senza trattenerla nel fascicolo personale del minore. Analoga procedura va messa in atto per tutti gli altri documenti necessari per l’iscrizione o per il trasferimento ad altra scuola (ad es. nulla-osta). Il Dirigente Scolastico inserisce dunque nel fascicolo del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l’iscrizione. Le segreterie, quindi, attivano modalità per cui i nomi dei bambini e delle bambine vengano trascritti nei registri di classe direttamente con i cognomi degli adottanti, facendo attenzione che non compaia il cognome di origine in alcun contesto.

Certificazioni scolastiche

Per i periodi che preludono il definirsi delle adozioni nazionali, le stesse Linee guida prevedono: “Quando si tratta di minori a rischio giuridico di adozione o in fase di affido preadottivo, deve essere consegnata una scheda di valutazione in cui il minore possiede il cognome degli adottanti. Il Dirigente provvede quindi a sottoscrivere una dichiarazione in cui dà atto che l’identità del minore – cui è stata rilasciata la scheda di valutazione – corrisponde a quella effettiva.

Affido

Per le alunne e gli alunni in affidamento familiare ed etero-familiare, ci si deve rifare alle indicazioni contenute nelle Linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori della famiglia di origine che ricomprendono quanto previamente indicato per quelle fasi che riguardano l’adozione nazionale.

Nel caso degli alunni in collocamento provvisorio “a rischio giuridico”, è bene tener presente che “a tutela della privacy di ogni alunno fuori dalla famiglia di origine occorre evitare l’esposizione nei luoghi pubblici (comprese le classi) di liste di nomi e cognomi dei minorenni. I documenti di valutazione verranno ritirate dagli affidatari nel caso degli alunni in affidamento e, negli altri casi, dal tutore (anche provvisorio) e, sino a quando questi non sia stato nominato, dal legale rappresentate della struttura”.

Le segreterie scolastiche sono pertanto invitate ad attivare modalità per cui i nomi delle bambine e dei bambini vengano trascritti nei registri di classe direttamente con i cognomi degli adottanti, facendo attenzione che non compaia il cognome di origine in alcun contesto. Questo per garantire il rispetto dell’anonimato e il diritto ad una crescita senza ulteriori traumi dei minori con nuovo status familiare.