Breaking News

Istruzione parentale cos’è? Le nuove Linee Guida del Ministero

Redazione

L’istruzione parentale, conosciuta anche con i termini anglosassoni homeschooling o home education, è definita come l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori, o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, o da una persona da loro delegata. Questa modalità è riconosciuta dalla normativa come uno dei mezzi per assolvere l’obbligo di istruzione, che in Italia riguarda l’istruzione impartita per almeno 10 anni. L’istruzione parentale è tutelata come un diritto costituzionalmente garantito alle famiglie dall’art. 30 della Costituzione, che riconosce ai genitori il dovere e il diritto di istruire ed educare i figli.

Adempimenti e vigilanza

I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono seguire una serie di adempimenti annuali per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma, che recentemente sono state inasprite, potendo prevedere la reclusione fino a due anni.

Ogni anno scolastico, i responsabili devono presentare una comunicazione preventiva al dirigente scolastico della scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di “scuola vigilante”). A tale comunicazione devono essere allegati due elementi fondamentali: la dichiarazione formale di possedere la capacità tecnica o economica necessaria per provvedere all’istruzione dei figli e un progetto didattico-educativo di massima. Questa documentazione deve essere rinnovata ogni anno.

La scuola vigilante prende atto della scelta dei genitori, esercitando il diritto loro riconosciuto, e non è tenuta a rilasciare atti formali di autorizzazione. Non deve essere richiesta documentazione aggiuntiva a supporto della capacità tecnica o economica (come titoli di studio o dati ISEE). Il compito della scuola vigilante è monitorare l’adempimento dell’obbligo di istruzione e fornire un adeguato supporto informativo.

L’obbligo degli esami annuali

Per tutelare il diritto dei minori a un’istruzione adeguata e di qualità, la libertà educativa delle famiglie è bilanciata dalla previsione di strumenti di verifica. Fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i minori che seguono l’istruzione parentale devono sostenere annualmente l’esame di idoneità.

Questi esami, volti ad accertare l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali, si svolgono presso una scuola statale o paritaria.

  • Primo ciclo: la domanda di iscrizione all’esame di idoneità per le classi del primo ciclo deve essere presentata entro il 30 aprile. L’esame si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della secondaria di primo grado si articola in prova scritta di competenze linguistiche, prova scritta di competenze logico matematiche e un colloquio.
  • Esame conclusivo del Primo ciclo: in luogo dell’esame di idoneità alla prima classe della secondaria di secondo grado, il minore deve sostenere l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo in qualità di candidato privatista. La domanda di ammissione a questo esame va presentata entro il 20 marzo e l’ammissione è subordinata alla partecipazione alle prove nazionali INVALSI.
  • Secondo ciclo: fino all’assolvimento dell’obbligo, anche per le classi seconda e terza della secondaria di secondo grado, è richiesto l’esame di idoneità. Le prove d’esame sono superate se il candidato consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline.

Una volta assolto l’obbligo di istruzione, non è più richiesto lo svolgimento annuale degli esami di idoneità, a meno che lo studente non voglia iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

NOTA + LINEE GUIDA

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate