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La valutazione del servizio dei docenti esiste già

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L’art. 11 del D.L.VO 16 aprile 1994 n.297 dice: 
1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 
2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti. 
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. 
4. La valutazione del servizio di cui all’articolo 448 ha luogo su richiesta dell’interessato previa relazione del direttore didattico o del preside. 
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato. 
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico. 
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. 
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente. 
In particolare l’art. 448 del D.L.VO 16 aprile 1994 n.297 dice: 
1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio. 
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all’articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione. 
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell’efficacia dell’azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonchè di attività speciali nell’ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio. 
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.