Home Archivio storico 1998-2013 Personale Le altre norme per la scuola nella legge di stabilità

Le altre norme per la scuola nella legge di stabilità

CONDIVIDI

Oltre ai famigerati articoli sull’aumento delle ore, nella legge di stabilità sono previste altre norme che riguardano la scuola.
Una riguarda quella rivolta a mettere in salvo almeno una parte dei precari in graduatoria che stanno rimanendo a casa a causa dei tagli di questi anni: “Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e Ata incluso nelle graduatorie provinciali.”
Salvate pure le ferie dei precari che la legge sulla revisione della pesa, spending review, non intendeva pagare. Quella norma con questo dispositivo è stata abolita.
Un altro dispositivo si riferisce al dimensionamento delle scuole, che dal 2013 dovrà essere frutto di un accordo fra ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni. Questa norma nasce dai vari contenziosi sollevati dalla Regioni e al tatto massimo di alunni per ciascun istituto autonomo.
Gli Uffici scolastici territoriali, sempre per risparmiare, potranno diventare, con una modifica al decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999, anche interregionali.
E infine anche un dispositivo rivolto alle scuole private che, se vogliono la parificazione con quelle dello Stato, devono avere classi composte da meno 8 alunni. Alle scuole private che hanno classi di istruzione secondaria è “vietata la costituzione di classi terminali collaterali”, mentre i candidati agli esami di idoneità possono sostenerli presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, solo dei comuni di residenza. Come è noto gli esami di idoneità si sostengono per rientrare nel normale percorso scolastico. Se tuttavia tali istituti mancassero nel comune di residenza è possibile spostarsi fra quelli della provincia o al massimo all’interno della Regione di residenza. Eventuali deroghe ulteriori devono essere autorizzate.