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Liceale si fa male a scuola: la Cassazione esclude la responsabilità dell’istituto

Un liceale di 17 anni si ferisce durante una mattinata scolastica, colpito involontariamente da un compagno con un casco, e perde alcuni denti. Ma per la Cassazione la scuola non deve risarcirlo: il ragazzo è quasi maggiorenne e dunque non sussiste l’obbligo di vigilanza da parte degli insegnanti. Con questa decisione, i giudici della Suprema Corte hanno confermato le sentenze di primo e secondo grado, che già avevano escluso la responsabilità dell’istituto e del Ministero dell’Istruzione.

L’episodio, raccontato dal Messaggero, era avvenuto in un liceo romano, all’interno dello spogliatoio dove gli studenti si cambiavano per le lezioni di educazione fisica. L’impatto, fortuito, aveva causato al giovane lesioni al volto e la perdita di alcuni denti. La famiglia aveva fatto causa alla scuola e al Ministero, sostenendo che non fossero state predisposte adeguate misure di sorveglianza e che l’istituto avrebbe dovuto prevenire l’incidente. Ma i giudici hanno ritenuto che il fatto fosse imprevedibile e non imputabile né agli insegnanti né all’amministrazione scolastica.

La Cassazione, nel ribadire l’assenza di colpa da parte della scuola, ha sottolineato come il dovere di vigilanza degli insegnanti decresca con l’età e la maturità degli studenti. In questo caso, il ragazzo era prossimo alla maggiore età, e dunque l’istituto non era tenuto a un controllo costante e diretto. L’evento dannoso – spiegano i giudici – è stato causato da una persona “quasi maggiorenne” e si è trattato di un fatto accidentale, non prevedibile né evitabile attraverso una sorveglianza ordinaria.

Nel ricorso, la famiglia aveva inoltre sostenuto che la scuola avrebbe dovuto adottare misure di vigilanza specifiche nello spogliatoio, per evitare l’introduzione di oggetti potenzialmente pericolosi. Ma la Corte ha definito tale argomentazione una “mera suggestione”: il casco, infatti, è stato considerato un normale oggetto di uso personale, paragonabile a un capo di abbigliamento, e non uno strumento intrinsecamente pericoloso. Di conseguenza, non si poteva pretendere che l’istituto impedisse la sua presenza negli spazi comuni.

I giudici hanno infine ricordato che la responsabilità della scuola può essere esclusa solo se si dimostra che l’evento non era prevedibile né evitabile con la normale diligenza richiesta. In questo caso, la prova liberatoria è stata ritenuta pienamente soddisfatta: il sinistro è avvenuto in modo del tutto accidentale e non poteva essere prevenuto da alcuna misura di sorveglianza.

“Culpa in vigilando”: cosa significa

Per comprendere se vi siano responsabilità giuridiche della scuola — penali o civili — è utile conoscere il concetto di culpa in vigilando.

Come già riportato in alcuni nostri articoli, la culpa in vigilando è la responsabilità che ricade su chi ha il dovere di sorvegliare, qualora la mancata vigilanza provochi danni. È una forma di responsabilità presunta: non serve dimostrare che chi vigilava fosse colpevole in senso soggettivo, ma che non abbia adempiuto all’obbligo oggettivo di sorveglianza.

Il riferimento normativo principale è l’articolo 2048 del Codice Civile italiano, secondo cui i genitori, i tutori e chi ha comunque diritto o dovere di vigilanza sugli alunni rispondono dei danni causati da questi, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto (la cosiddetta prova liberatoria).

La prova liberatoria consiste nel dimostrare che:

  1. sono state adottate tutte le misure necessarie di vigilanza;
  2. l’evento dannoso era imprevedibile, improvviso e inevitabile, al punto che non poteva essere impedito neppure con la diligenza richiesta.

Nel contesto scolastico, questo obbligo si estende non solo durante le lezioni, ma anche in tutti gli spazi e momenti in cui gli alunni si trovano sotto la responsabilità della scuola: cortili, spazi comuni, spostamenti interni, ricreazione, uscita dalla scuola, attività esterne, etc.

Vi sono, inoltre, elementi che possono modulare la responsabilità:

  • l’età e il grado di maturazione dell’alunno: più un alunno è piccolo o in condizioni di grave disabilità, maggiore è il grado di vigilanza richiesto.
  • il numero di alunni affidati a ciascun insegnante e la presenza di risorse (altre persone che possono aiutare nella sorveglianza);
  • la prevedibilità del rischio: se si vedono segnali che qualcosa potrebbe accadere, intervenire tempestivamente è richiesto.

Sarà compito della magistratura accertare se la scuola e i singoli docenti abbiano adempiuto al loro dovere con la diligenza richiesta, se si siano adottate misure preventive adeguate, e se il danno fosse evitabile. Se sì, la scuola potrebbe essere responsabile civilmente e/o penalmente per culpa in vigilando; se invece riuscissero a dimostrare che nulla avrebbe potuto impedire l’evento, potrebbero difendersi con la prova liberatoria.

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