L’assenza per malattia di tutto il personale scolastico docente e ATA sia di ruolo sia non di ruolo è regolata dal CCNL scuola vigente in riscontro al diritto di tutti i lavoratori alla salute previsto dalla carta costituzionale. Fermo restante la possibilità del dirigente scolastico o autonomamente dall’INPS di accertare la veridicità della malattia.
Docenti supplenti
In merito al personale docente assente per motivi di salute, la normativa, pur garantendo il diritto alla salute, distingue i docenti di ruolo dai docenti non di ruolo e fra questi ultimi tra i supplenti assunti con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche 30 giugno e a tempo determinato per il tempo strettamente necessario a sostituire i docenti di ruolo.
I docenti assunti con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, possono assentarsi per malattia fino a un massimo di 9 mesi in un triennio calcolandolo a ritroso dall’ultimo evento morboso.
Il personale docente con contratto a tempo determinato annuale, per i 9 mesi di assenza in un triennio per malattia ha diritto a livello economico alla retribuzione per intero nel primo mese, al 50% nel secondo e terzo mese; senza retribuzione per i restanti 6 mesi.
A livello giuridico i giorni di assenze per malattia sono considerati validi e riconosciuti a tutti gli effetti e non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio i primi tre mesi; mentre i successivi sei mesi senza assegni, non sono riconosciuti agli effetti dell’anzianità del servizio.
Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, per supplenze brevi e saltuarie, ha diritto ad assentarsi da lavoro, nei limiti di durata del contratto medesimo e alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50 per cento.
Il docente supplente che dovesse assentarsi per malattia ha il dovere di comunicare alla scuola di servizio, prima dell’inizio dell’orario di lavoro, l’impossibilità di prendere servizio per motivi di salute, comunicando l’indirizzo per le eventuali visite fiscali. Sarà cura del medico curante di inviare all’INPS per via telematica, il certificato attestante la malattia del soggetto interessato.
I docenti come tutti i lavoratori del pubblico impiego assenti per malattia hanno l’obbligo, tranne documentati e comprovati motivi, di essere presenti al domicilio indicato a scuola all’atto dell’assenza, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00 di tutti i giorni compresi domeniche e festivi, al fine di consentire al medico incaricato di accertare lo stato di malattia.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Secondo quanto affermato dall’orientamento applicativo CIRS 113 b dell’ARAN, Per i docenti con contratto a tempo determinato nel caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti si applicano le disposizioni previste dall’art. 17 comma 9 del CCNL 2006/2009 che considera non conteggiabili e retribuibili per intero i giorni di assenza per malattia dovuti a:
• Grave patologia;
• Ricovero ospedaliero o day hospital;
• Conseguenze certificate delle terapie.