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Maternità e paternità: novità per la fruizione dei congedi parentali

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Il decreto legislativo 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 183/2014, contiene molte novità riguardanti la tutela della maternità e la paternità, andando a modificare il Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo n. 151/2001).

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 25 giugno 2015.

Secondo il decreto 80/2015, le modifiche introdotte avrebbero dovuto avere efficacia di sicuro per il 2015, anno per il quale c’è la copertura finanziaria.

Diamo però conto dell’approvazione, nel Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015, di un decreto attuativo del Jobs Act, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Nella scheda pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro è precisato che “[…] il decreto mette a regime e rende strutturali (cioè finanzia per sempre) altre importanti misure di politica sociale: le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro (tra le quali l’estensione del congedo parentale) […]”.

Ma quali sono queste modifiche?

 

Parto prematuro

L’astensione obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro potrà essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la nascita del bambino, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti (nuovo articolo 16 del D. Lgs. n.151/2001).

 

Estensione del congedo parentale

Il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno. La durata complessiva del congedo (3 anni) resta comunque invariata.

 

Congedo parentale ad ore

La scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1 ter).

 

Riduzione dei tempi di preavviso

Sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3).

 

Indennità di maternità

Il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – per l’anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).

Per il Comparto Scuola è necessario comunque tener conto delle condizioni più favorevoli previste dal CCNL agli artt. 12 e 19. Quindi, i primi 30 giorni di congedo sono sempre retribuiti al 100%, non più se fruiti entro l’ottavo anno del bambino, ma entro i primi 12 anni.

Sono invece retribuiti al 30%, indipendentemente dal reddito individuale, i restanti periodi fino ai 6 anni del bambino, non più quindi fino ai 3 anni. Dai 6 agli 8 anni il periodo di congedo fruito viene pagato al 30% solo se il reddito del richiedente è pari o inferiore a Euro 16.327,68 per il 2015.

Non sono invece mai retribuiti i periodi di congedo fruiti dagli 8 ai 12 anni del bambino.

 

Sospensione del congedo di maternità

È possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività (articolo 16 bis).

 

Licenziamento per colpa grave

L’indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo 24, comma 1).

 

Figli disabili

Ai genitori di figli disabili gravi è consentito anche il prolungamento del congedo parentale entro il compimento del dodicesimo (non più entro l’ottavo) anno di vita del bambino.

 

Genitori adottivi

Al fine di evitare disparità e favorire l’inserimento del minore nelle famiglie, è prevista l’estensione delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai genitori adottivi.

 Tra le varie novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche:

  • la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice (nuovo articolo 31, comma 2), in modo che entrambi possano partecipare pienamente a tutte le fasi della procedura di adozione, anche quelle che si svolgono all’estero;
  • la non obbligatorietà di lavoro notturno, che è estesa anche alle madri o padri adottivi o affidatari duranti i primi di tre anni di ingresso del bambino nella famiglia (nuovo articolo 53, comma 2, lettera 1 bis).

 

Violenza di genere

Infine, per il 2015 le vittime di violenza di genere (come individuate dal Decreto Legge 93/2013 convertito nella Legge 119/2013), lavoratrici dipendenti o parasubordinate sia del privato che del pubblico, potranno richiedere un’astensione per un periodo massimo di tre mesi dall’attività lavorativa, per motivi legati al percorso di protezione. La fruizione del congedo potrà avvenire su base giornaliera od oraria nell’arco dei tre anni, secondo modalità stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza, si avrà riguardo alle esigenze della lavoratrice stessa. Il preavviso per la richiesta del congedo è fissato in 7 giorni.

Durante il periodo di congedo la lavoratrice percepirà un’indennità parametrata all’ultima retribuzione.

Le lavoratrici vittime di violenza potranno inoltre chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il part time concesso dovrà essere trasformato nuovamente in full time su richiesta della lavoratrice (articolo 24 – d. lgs.n. 80/2015).