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Maturità 2020, candidati esterni: esami preliminari dal 10 luglio, colloquio in sessione straordinaria

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Le numerose proteste dei candidati esterni, di cui ci siamo occupati in più occasioni, in merito alle regole di svolgimento della Maturitào 2020 al momento sono rimaste inascoltate.

Infatti, l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020) conferma che il colloquio, per i privatisti, si farà in sessione straordinaria, normalmente fissata a settembre.

Prima della prova, i candidati esterni dovranno superare un esame preliminare, in presenza, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020.

Le disposizioni specifiche per questi candidati saranno contenute in una specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del 16 maggio, anche per quanto riguarda la configurazione dell’esame (solo colloquio).

Chi è ammesso

Sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:

  1. a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  2. b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  3. c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico;
  4. d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.

Gli studenti delle classi antecedenti all’ultima che soddisfano i requisiti di cui alle lettere a) o b) e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2020.

Sedi dell’esame

Per i candidati esterni, sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere l’esame in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 

Credito scolastico

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla ordinanza del 16 maggio.

L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a queste regole:

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:

  1. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
  2. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;
  3. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.

Sanzioni disciplinari

Infine, l’OM 10/2020 ribadisce che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

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