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Maturità 2023, chi può presentare domanda come candidato esterno

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I candidati esterni dovranno presentare domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo dell’a.s. 2022/23 all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata.

L’accesso alla procedura potrà avvenire tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso sarà effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il termine ultimo per presentare l’istanza è il 30 novembre 2022.

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Chi sono i candidati esterni?

Possono presentare domanda come candidati esterni coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto 19 anni nel 2022 e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di istruzione
b) avere il diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età
c) avere conseguito il titolo al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o devi avere il diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. Se sei uno studente delle classi antecedenti l’ultima e possiedi i requisiti di cui alle lettere a) o b) devi aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.
Se ti stai candidando all’esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non hai l’obbligo di presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

Per quali casi non è prevista l’ammissione come candidati esterni?

Non è prevista l’ammissione nelle seguenti casistiche:

  • nell’ambito dei corsi quadriennali;
  • nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
  • negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
  • nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);
  • nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all’esame di Stato e non lo abbiano superato; l’ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell’esame preliminare.
  • Ripetere esami di Stato sostenuti con esito positivo per gli stessi: “tipologia, indirizzo, articolazione, opzione”