
Da oggi, 3 febbraio 2025, e fino al 21 marzo possono presentare la domanda, all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, per essere ammessi all’esame conclusivo del secondo ciclo i candidati esterni che con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2025 e prima del 15 marzo 2025.
La scadenza è contenuta nella nota 47341 del 25 novembre 2024.
Il MIM precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) (compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età) e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2025.
Svolgimento obbligatorio dei PCTO
L’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento dei PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO.
Per la validità del percorso del candidato, le attività complessivamente svolte devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.
I candidati esterni, in fase di presentazione della domanda, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO.
I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti sono documentati allegando:
- il Patto formativo individuale sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;
- l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
- l’eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione. Nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, la dichiarazione e l’idonea documentazione sono predisposte dal responsabile della struttura ospitante. Da queste dichiarazioni e documentazioni devono emergere la tipologia dell’attività effettuata, l’arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell’esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite con esplicita dichiarazione del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l’attività.
Per le attività assimilabili svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del d.P.R. 445/2000.
È possibile integrare la dichiarazione presentata all’atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2025, presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2025, direttamente all’istituzione scolastica cui i candidati esterni sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.