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Maturità 2025, chi non può essere nominato commissario esterno e presidente: preclusioni e cause ostative

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I docenti non designati (entro il 4 aprile) come commissari interni devono presentare domanda, tramite POLIS, in qualità di commissari esterni.

Per farlo, dovranno inoltrare istanza dal 25 marzo al 9 aprile 2025. Gli stessi termini riguardano coloro che debbano o vogliano presentare domanda in qualità di presidente di commissione.

Modalità e scadenze sono contenute nella Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025.

Chi non può essere nominato

La circolare contiene anche indicazioni su preclusioni alla nomina e condizioni personali ostative all’incarico di presidente o commissario.

I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:

  • nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
  • nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall’art. 13, co. 2, del d.m.
    n. 183 del 2019 (“nelle province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d’ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti le commissioni nell’ambito del distretto di servizio degli stessi“);
  • nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti,
    l’incarico di presidente o di commissario esterno;
  • nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento
    ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).

Sono condizioni personali ostative all’incarico di presidente e di commissario:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari;
c) essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità;
g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

È inoltre preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario esterno a:

  • docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;
  • docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
  • personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
  • personale docente della scuola che sia assente per almeno 90 giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2025;
  • personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

LA CIRCOLARE