Scade oggi, 9 aprile, il termine per inoltrare istanza in qualità di commissario esterno e presidente alle commissioni di Maturità 2025. La domanda devono presentarla, tra gli altri, coloro che non sono stati designati commissari interni entro il 4 aprile.
Modalità e scadenze sono contenute nella Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025.
La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato, ricordiamo, rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
I docenti nominati componenti delle commissioni dell’esame di Stato sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e
composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.
Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono assegnate a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio delle discipline.
La circolare contiene anche indicazioni su preclusioni alla nomina e condizioni personali ostative all’incarico di presidente o commissario.
I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:
Sono condizioni personali ostative all’incarico di presidente e di commissario:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari;
c) essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità;
g) essere in aspettativa o distacco sindacale.
È inoltre preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario esterno a:
