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Mobilità annuale, disponibilità dei posti è normata da contratto regionale

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Ai sensi dell’articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale si occupa dei criteri sulle disponibilità dell’organico dell’autonomia e i posti dell’organico di fatto.

Posti per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Per comprendere quali saranno i posti disponibili per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie basta leggere con attenzione l’art.3 dell’ipotesi di CCNI delle utilizzazioni 2019-2022. In questa norma è scritto che riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto.

In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità.

Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 e i posti in deroga eventualmente già istituiti. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art. 1, comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall’ordinamento.

L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 61/2017 e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli Istituti tecnici.

Posti in deroga e organico di fatto in dirittura d’arrivo

Alcune province hanno già reso noti i posti in deroga e in organico di fatto, entro la metà del mese di agosto tutti gli uffici scolastici provinciali avranno la possibilità di pubblicare le disponibilità ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie. Entro il 31 agosto saranno state effettuate tutte le procedure della mobilità annuale che saranno precedute dalle immissioni in ruolo di tutti gli ordini e grado di istruzione.