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Mobilità dei docenti IRC. Modalità di presentazione della domanda

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I docenti di religione cattolica che intendono produrre domanda di trasferimento o passaggio possono farlo utilizzando i modelli di domanda presenti nel sito del Ministero dell’istruzione sezione del sito del MI dedicata alla Mobilità, utilizzando i modelli, scuole dell’infanzia e primarie e scuole secondarie di I e II grado.

Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.

Presentazione domanda

La domanda sia di trasferimento e/o di passaggio, corredata dalla relativa documentazione,  va presentata all’U.S.R.  della regione di competenza, e al dirigente scolastico dell’istituzione dove il docente presta servizio. Qualora la diocesi dovesse abbracciare il territorio di due regioni, la domanda va inoltrata all’ufficio scolastico regionale da cui dipende l’istituzione scolastica.

Domanda di trasferimento e/o passaggio

Nel caso in cui un docente dovesse chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio deve presentare due distinte domande,  precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intende dare la precedenza. In mancata indicazione viene data precedenza al trasferimento. la documentazione va allegata solo ad una delle due domande, facendo espresso riferimento nell’altra.

Contenuti della domanda

La domanda di trasferimento e/o di passaggio deve contenere le generalità; la regione di titolarità; la diocesi e la scuola presso la quale l’insegnante presta servizio.

Documenti da allegare

Oltre ai modelli previsti dal ministro dell’istruzione relativi al servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli culturali, il candidato che presenta domanda sia di trasferimento sia di passaggio deve allegare le seguenti certificazioni:

per i trasferimenti

riconoscimenti dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano di destinazione,

per i passaggi

  • l’indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale,
  • l’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario diocesano competente.

Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell’Ordinario diocesano competente.