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Mobilità: l’ordine della scelta delle preferenze è importante

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Esiste ancora molto disorientamento per la nuova mobilità 2017/2018, le regole non sono ancora del tutto chiare e c’è timore di sbagliare.

La domanda di trasferimento su posti comuni, di sostegno o di tipo speciale, sia a livello provinciale che interprovinciale viene presentata con un unico modello e si possono esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze. Se oltre il trasferimento si decidesse di presentare anche domanda di passaggio di cattedra e di ruolo, è necessario presentare un nuovo modello per il passaggio di cattedra e un altro ancora per quello di ruolo.

 

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In buona sostanza il comma 1 dell’art.6 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità specifica che ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.

L’ordine della scelta delle preferenze delle singole scuole, degli ambiti ed eventualmente delle province da inserire nella sezione F del modulo della domanda di mobilità, è di fondamentale importanza per ottenere il migliore risultato possibile.

Infatti nel comma 2 dell’articolo contrattuale su citato è scritto che la mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato nell’allegato 1 del CCNI mobilità 2017/2018 riferito all’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo; le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell’ordine riportato in quest’ultima. Secondo la successione delle operazioni di cui all’allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza delle medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Chi presenta oltre la domanda di trasferimento quella di passaggio di ruolo e di cattedra deve sapere che, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del CCNI mobilità 2017/2018, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.