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Mobilità, quante preferenze si potranno indicare

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C’è l’accordo sulla mobilità tra Miur e sindacati. Nei prossimi giorni arriverà la firma (dopo l’approvazione della legge di bilancio) sul contratto che disciplinerà i movimenti. Il contratto avrà durata triennale ma la mobilità resta annuale.

Tra le novità principali troviamo quella che prevede un’unica data di pubblicazione per tutti movimenti di tutti gli ordini e gradi di scuola.

Viene eliminata la preferenza su ambito, ripristinate le preferenze puntuali su scuola e quelle sintetiche su distretti, comuni e province e, quindi, riattivate le vecchie tre fasi (comunale, provinciale e interprovinciale).

Quante preferenze si potranno indicare

Ogni docente potrà indicare fino a 15 preferenze, esprimendo fino ad un massimo di 15 scuole oppure 15 comuni o distretti sub-comunali o, ancora, fino a un massimo di 15 province.

Così come segnala la Cisl Scuola, coerentemente con quanto previsto dall’art. 22 c. 4 del CCNL, i docenti che chiedono e ottengono la titolarità di scuola attraverso preferenza sintetica, provincia, comune o distretto, possono ripresentare la domanda anche negli anni successivi, senza nessun blocco.

Solo coloro che sono soddisfatti con richiesta puntuale di scuola o che ottengono una scuola del comune di attuale titolarità, anche attraverso la scelta del codice sintetico hanno un vincolo triennale di permanenza nella stessa.

Non si applica nessun vincolo ai docenti beneficiari delle precedenze art.13, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.