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Mobilità, raggiunti gli accordi su precedenza e tabella titoli

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Continuano, con incontri quasi giornalieri, le trattative sugli accordi tecnici per la prossima mobilità 2016/2017. Qual è lo stato dell’arte? Sono stati raggiunti, senza troppe problematiche, gli accordi sulle precedenze e sulla tabella dei titoli. Per quanto riguarda le precedenze ci sarebbero anche  delle novità.

Tuttavia rimane inalterato l’ordine di chi beneficerà della precedenza. La precedenza più forte (I) spetta al personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); e poi spetta al personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). Queste precedenze non avranno limitazioni né territoriali e né di ambito.

 

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Dopo i gravi motivi di salute, ha precedenza (II) il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente rientro nella scuola di precedente titolarità. Successivamente avrà la precedenza (III) il personale disabile che beneficia  dell’art. 21, della legge n. 104/92, quello non necessariamente disabile ma che ha bisogno,  per gravi patologie,  di cure continuative, e infine il personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92.

Poi c’è il personale (IV) trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente rientro nel comune di precedente titolarità. Poi c’è la precedenza (V) al coniuge e al figlio con disabilità ed anche al genitore da parte del figlio referente unico. Si passa alla precedenza (VI) del personale coniuge di militare o di categoria equiparata. Seguono le precedenza (VII) per il personale che ricopre cariche pubbliche nell’amministrazione degli Enti locali, e dei sindacalisti che riprendono servizio dopo il periodo di esonero sindacale.

 

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Anche per le prossime graduatorie d’Istituto per l’individuazione  dei soprannumerari sarà riconfermata l’esclusione  per chi fruisce delle precedenze ai punti (I), (III), (V) e (VII). La novità è per il punto (V) in cui sarebbe prevista prima di tutte la precedenza per l’assistenza al figlio disabile anche se non ha una certificazione definitiva. Tale precedenza dovrebbe valere anche nella fase interprovinciale. Per quanto riguarda la tabella dei titoli c’è l’introduzione del cosiddetto punteggio CLIL, dove per i docenti delle scuole secondarie varrebbe la certificazione di livello C1, mentre per la primaria il livello B2. Un’altra novità che potrebbe essere introdotta, ma ancore non c’è l’ufficialità potrebbe essere quella dell’equiparazione del punteggio di servizio pre ruolo con quello di ruolo, ma ancora questo punto non è stato affrontato.