Home Mobilità Mobilità su sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Mobilità su sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

CONDIVIDI

Ieri, 7 aprile 2014, è stata sottoscritta al Miur l’ipotesi di sequenza contrattualeal Ccni sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2014/2015 sottoscritto il 26 febbraio 2014.

Ai sensi dell’art. 1 punto 5 dello stesso Ccni è stato modificato l’art. 30 riguardante la mobilità dei docenti sui posti di sostegno (DOS) della scuola secondaria di secondo grado.

Le modifiche apportante tengono conto dell’art. 15 comma 3 bis della legge 128 /2013 che ha unificato le quattro aree (scientifica AD01, umanistica AD02, tecnica professionale artistica AD03 e psicomotoria AD04) a decorrere dall’a.s. 2016-2017 ai fini del reclutamento e della C.M. n. 34 del 1 aprile 2014 sugli organici che le ha unificate da subito ai fini della mobilità del personale.

La novità più rilevante riguarda il comma 6 del nuovo art. 30 che così dispone:

6. In attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: “Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, i posti di cui all’art. 6 comma 4 del presente CCNI sono accantonati per aree disciplinari.

I posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità, fermi restando quelli accantonati, sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.