Home Alunni Non si possono diffondere i curricula senza il consenso degli studenti interessati

Non si possono diffondere i curricula senza il consenso degli studenti interessati

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Nuovo intervento del Garante della Privacy per fornire chiarimenti e indicazioni al Miur in relazione alle modalità di pubblicazione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, dei curriculum degli studenti frequentanti l’ultimo anno.

Così come precisa Il Sole 24 Ore, le scuole non possono diffondere d’ufficio i curricula degli studenti, né possono rendere noto di procedere alla diffusione dei curricula, salva diversa determinazione dell’interessato.

GARANTE

La diffusione deve essere preceduta da un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali e deve esclusivamente riguardare le informazioni cosiddette curriculari relative, quindi, alla carriera di studio e alle esperienze lavorative dello studente.

La pubblicazione di dati personali degli studenti è consentita soltanto per il tempo necessario e appropriato rispetto all’obiettivo perseguito che, nel caso in esame, è espressamente individuato dalla legge in “almeno 12 mesi”.