Home Attualità Obbligo vaccinale. In quali casi è possibile sostituire il docente esente?

Obbligo vaccinale. In quali casi è possibile sostituire il docente esente?

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L’ennesima nota del Ministero dell’Istruzione sull’obbligo vaccinale, “anziché fornire istruzioni operative per la risoluzione delle tante problematiche connesse all’introduzione dell’obbligo vaccinale, sforna l’ennesima sequela di discutibili pareri sull’applicazione del decreto legge 172/2021 nelle scuole”. Così il comunicato della sigla sindacale Flc Cgil che continua a contestare l’operato del Governo, nota dopo nota, per via del crescendo di dubbi che questi documenti amplificano piuttosto che attenuare.

Esenzione per malattia, solo per infermità

In particolare ci sarebbero due ordini di problemi ancora irrisolti. Il primo riferito al fatto che – pare – l’esenzione dall’obbligo vaccinale per malattia riguardi solo il caso della malattia per infermità e in molti si chiedono la ragione di questa specificità. Il sindacato di Francesco Sinopoli spiega, infatti, in quali casi il personale possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale: “per malattia (infermità), collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, , congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”.

Tutto il restante personale, sia presente che assente dal servizio, sarà oggetto di verifica da parte del dirigente scolastico circa la regolarità della propria posizione vaccinale ai sensi del DL 172/2021.

Sostituzione del docente esente

La seconda questione riguarda le “indicazioni improbabili sulle possibili attività in cui impegnare i docenti (come utilizzare il personale in compiti di programmazione, supporto all’istruzione domiciliare ecc.) che non affrontano e risolvono il problema principale che hanno le scuole e i dirigenti scolastici: quello della sostituzione del docente esentato dall’attività di insegnamento curricolare e dell’identificazione del codice SIDI a cui collegare il contratto stipulato con il supplente”.

“Stando alla nota – si legge nel comunicato sindacale – il dirigente scolastico dovrebbe acquisire le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, al fine di considerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, la possibilità che il personale esente dalla vaccinazione possa proseguire nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito (ad esempio utilizzando strumenti protettivi quali le mascherine FFP2, visiere professionali paraschizzi, utilizzo di aule di maggiore ampiezza…)”.

“Qualora queste misure dovessero risultare comunque inadeguate per la sicurezza di lavoratori e alunni – spiega il sindacato di Sinopoli – il lavoratore potrà essere adibito a mansioni alternative quali, a titolo indicativo per il personale docente, attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc”.

“Infine, solo qualora nessuna delle soluzioni sopra richiamate risulti praticabile, sarà possibile sostituire il personale esente/differito dalla vaccinazione“.