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Obbligo vaccinale, non riguarda gli esterni che accedono a scuola e il personale assente a vario titolo

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L’obbligo vaccinale che entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre riguarda solo il personale dipendente della scuola, assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato. Quindi, il personale docente, educativo e ATA, e ovviamente anche i Dirigenti scolastici.

Come chiarito dal MI con nota del 7 dicembre, il personale esterno non soggiace all’obbligo di vaccinazione anti-Covid. Quindi, ad esempio, per il personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. continueranno ad accedere all’istituto scolastico secondo le vecchie regole, vale a dire con il Green pass “base” ottenuto anche da tampone.

Si ritiene che valga lo stesso discorso anche per le famiglie.

E’ escluso anche il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.

CIRCOLARE MINISTERIALE SU OBBLIGO VACCINALE