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Obbligo vaccinale, più elevata la multa per chi non si vaccina o per chi non controlla?

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Ferme restando le conseguenze disciplinari, lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la specifica sanzione amministrativa. Lo chiarisce la nota di lettura che accompagna la discussione al Senato del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (che istituisce l’obbligo vaccinale per il personale scolastico), in vista della conversione. Più elevata è la sanzione nei confronti di chi non si vaccina, non adempiendo all’obbligo di legge, rispetto alla sanzione nei confronti del dirigente scolastico che non dovesse controllare il rispetto della disposizione normativa da parte del suo personale.

Quali sanzioni amministrative?

Per la violazione dell’obbligo di accertamento del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti preposti al controllo, si prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;

per la violazione dell’obbligo vaccinale, si prevede l’applicazione della più elevata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.

Ma in cosa consiste il controllo del dirigente scolastico? Lo spiega sempre la nota di lettura che accompagna il DL 172.

Verifiche del dirigente scolastico

  1. Nei casi in cui non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i Ds inviteranno, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
  2. in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;
  3. in caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai casi in precedenza descritti, accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

A seguito delle suddette procedure di verifica, l’eventuale atto di accertamento dell’inadempimento da parte dei soggetti responsabili: determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Efficacia della sospensione

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non può durare più di sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

I dirigenti scolastici dovranno provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.