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Ore eccedenti non possono essere assorbite dal potenziamento

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Ci giungono diverse segnalazioni da parte di docenti che ci dicono che i loro Dirigenti scolastici assegnano le ore eccedenti inferiori o uguali a 6 ore ai docenti di potenziamento. È utile sapere che è illegittimo assorbire le ore eccedenti con l’impegno del docente di potenziamento.

Le ore eccedenti e di potenziamento sono organiche

È importante specificare che le ore eccedenti e le ore di potenziamento sono organiche, ovvero fanno parte dell’organico dell’autonomia che viene assegnato a una scuola. Ricordiamo anche che l’organico dell’autonomia di una scuola è oggetto di informativa fatta ai sindacati sia in sede di ufficio scolastico regionale, provinciale e di Istituto. Alcuni Ds che si trovano ad avere disponibile e vacante uno spezzone di una specifica classe di concorso pari o inferiore a 6 ore e anche un posto di potenziamento coperto da docente titolare, in tale situazione il Dirigente scolastico assegna lo spezzone orario al docente di potenziamento costituendo una cattedra mista fatta di ore curriculari e di ore di potenziamento. Così facendo, il Ds cancella dall’organico 6 ore di potenziamento che vengono assorbite dalle ore eccedenti e  le ore dello spezzone inferiori o uguali a 6 non potranno essere utilizzate per completare la cattedra di un docente precario o ad assegnare ore eccedenti ai docenti della scuola.

Questa prassi è illegittima perché modifica l’organico dell’autonomia della scuola, creando anche un disagio agli studenti a cui viene ridotto l’organico già assegnato, con tanto di informativa ai sindacati, all’Istituto scolastico.

Ecco come si assegnano le ore eccedenti

Gli spezzoni inferiori o uguali a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e che non derivano dalla frantumazione di posti o cattedre, dovranno essere assegnate dal Ds, in primis al personale supplente inserito nelle graduatorie d’Istituto che ha diritto al completamento dell’orario cattedra.

Nel caso un docente precario sia stato costretto, in mancanza di cattedre intere, a scegliere uno spezzone orario dalle graduatorie ad esaurimento provinciali, questo docente avrà diritto, se inserito nelle graduatorie di Istituto della scuola in cui ci sono ore eccedenti della sua classe di concorso, a completare l’orario cattedra senza superare le 18 ore, con le suddette ore eccedenti.

Se nessun docente a tempo determinato, presente nelle graduatorie d’Istituto ha diritto al completamento orario o, avendone diritto, non volesse completare, si passa ai docenti titolari della scuola e della medesima classe di concorso dello spezzone con ore a disposizione (ma sono ormai una rarità), poi agli altri insegnanti con contratto a tempo indeterminato con orario completo, poi ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato e con orario completo.  In ogni caso il docente che assume lo spezzone non potrà in ogni caso superare il limite massimo delle 24 ore di lezione settimanali.