Home Archivio storico 1998-2013 Generico Parere del Garante privay su schema decreto preiscrizioni universitarie per l’a.a. 2013/2014

Parere del Garante privay su schema decreto preiscrizioni universitarie per l’a.a. 2013/2014

CONDIVIDI
Il Miur ha chiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in ordine a uno schema di decreto ministeriale riguardante le preiscrizioni universitarie per l’anno accademico 2013/2014, volto a sviluppare attività di orientamento a favore degli studenti e a programmare l’offerta e i servizi resi dalle istituzioni formative.
Con il parere n. 40 del 31 gennaio 2013 (ma reso noto solo in questi giorni) il Garante ha rilevato che lo schema di decreto sottoposto alla sua attenzione non si discosta da quello riguardante le preiscrizioni dell’anno accademico 2011/2012, in relazione al quale il Garante aveva espresso parere favorevole.
Il trattamento dei dati personali risulta prefigurato dallo schema in termini, in generale, conformi alle disposizioni di legge, anche per ciò che riguarda il contenuto dell’informativa.
Tuttavia, lo schema include, fra i dati che lo studente deve fornire obbligatoriamente all’istituzione, anche l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono (mentre il precedente decreto includeva l’indirizzo di posta elettronica fra i dati facoltativi e non richiedeva affatto il recapito telefonico), senza però esplicitare le specifiche finalità per le quali gli stessi dovranno essere utilizzati.
Per quanto riguarda queste due ultime tipologie di dati personali, tale previsione sembra rispondere all’esigenza di rendere più agevoli i contatti dell’istituzione con lo studente. Pertanto, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte del Ministero, si intende che i dati medesimi possano essere utilizzati esclusivamente ai predetti fini, ferma restando l’esigenza che il Ministero garantisca in ogni caso il perseguimento delle medesime finalità anche nei confronti degli studenti che non posseggano o comunque non possano utilizzare il telefono o l’indirizzo di posta elettronica.
In conclusione il Garante esprime parere favorevole, con l’indicazione che lo schema di decreto venga opportunamente perfezionato specificando nel testo del decreto ministeriale e nel modello di informativa da fornire agli interessati che il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica vengono utilizzati esclusivamente al fine di promuovere specifiche attività di orientamento ed eventuali iniziative formative propedeutiche alle frequenza dei corsi prescelti.