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Per andare in pensione, è meglio che il servizio sia effettivo e non figurativo

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Intanto la legge di stabilità 2014 arriverà giorno 21 c.m. alla discussione parlamentare. E se la Commissione europea, contestando la legge 214 del 2011, ha deciso di aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia a causa dell’attuale norma pensionistica che fissa una differenza tra uomini e donne negli di anni di contributi necessari per ottenere il pensionamento anticipato, il governo non sembra pensare a modifiche in tal senso. Quindi per quanto riguarda i pensionamenti 2014 non ci saranno delle novità sostanziali. Intanto è sempre utile ricordare quali sono le norme vigenti.
(1). La pensione “anticipata” introdotta dalla Fornero ha sostituito la pensione di massima anzianità contributiva; per cui si può accedere alla pensione “anticipata” a prescindere dall’età. Gli uomini possono uscire con 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva riferiti al 31/12/2014 mentre le donne con un anno di meno (41 anni e 6 mesi di contributi), e solo in alcuni casi è prevista una riduzione dell’importo della pensione che non incide però sul diritto di accesso alla pensione.
La legge infatti prevede alcune penalizzazioni economiche: nel caso in cui la persona che desidera andare in pensione anticipata ha un’età almeno di 62 anni, non è soggetta ad alcuna penalizzazione; prima dei 62 anni di età bisogna distinguere se l’anzianità prevista è raggiunta con “effettivo servizio” per non subire penalizzazioni; se l’anzianità di servizio è raggiunta sommando dei periodi di riscatto o periodi figurativi o maggiorazioni allora si è soggetti alla riduzione dell’1% per ogni anno inferiore ai 62 e del 2% per gli anni inferiori ai 60. Per la verità nel comparto scuola solo poche le persone che raggiungono questi requisiti di massima anzianità contributiva a 62 anni, perché nella scuola si comincia ben oltre i 20 anni!
Si badi bene a cosa si intende per “servizio effettivo”. Ai fini della pensione la legge prevede non solo il servizio effettivamente prestato ma anche altri periodi: per es. di altro lavoro (di cui si è fatta la ricongiunzione), il servizio militare per gli uomini e l’astensione obbligatoria per le donne. Vengono sommati come periodo effettivo anche i giorni di malattia o di eventuale cassa integrazione ordinaria. Sono invece esclusi dall’anzianità complessiva: i periodi di riscatto, i periodi di maggiorazione , quelli di supervalutazione e anche quelli dei permessi retribuiti (ad es. quelli della legge 104) o quelli di aspettativa retribuita (2 anni della vita lavorativa per assistere persone in condizione di grave handicap) sono anche esclusi dal cumulo della anzianità contributiva, senza però precludere il diritto di poter accedere alla pensione perché danno solo come effetto la riduzione della pensione. Attenzione che l’1% corrisponde a meno di 20 € al mese di pensione!
Due esempi. Una docente con 60 anni di età e 42 di contributi di cui 4 riscattati: è soggetta alla riduzione del 2% della pensione calcolata sulla quota maturata con le regole del sistema retributivo, cioè al 31/12/2011. Per una docente, che abbia 62 anni con anzianità di 41 anni e 6 mesi di servizio effettivo, la riduzione non si applica.
(2). Per quanto riguarda l’anzianità contributiva e il suo calcolo, la legge prevede il riconoscimento di tutti i periodi contributivi sia di effettivo servizio che periodi figurativi oppure maggiorazioni. Dal 1° Sett 2014 potrà andare in pensione il personale che ha maturato la quota 96 prevista dalla precedente normativa: con almeno 60 anni di età e 35 di contributi. Inoltre, sempre da sett. 2014 potranno andare in pensione coloro che entro il 31/12/2014 hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dalla riforma Fornero che sono i seguenti: 66 anni e 3 mesi con 20 anni almeno di contributi per gli uomini, mentre per le donne che sono nate nel 1950 quindi nel 2014 avranno 64 anni possono andare in pensione perché hanno raggiunto i requisiti di vecchiaia entro il 31/12/2011.
P.S. Oggi la Corte Costituzionale dovrebbe emettere la sentenza sui ricorrenti quota 96. Il verdetto finale, che potrebbe significare ‘speranza di vedere riconosciuti i propri diritti’, è atteso in tarda mattinata, tra le 12 e le 14.