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Tracce Maturità 2026 - Speciale Prima Ora del 19 giugno

13.06.2026
Aggiornato alle 16:35

Attività sindacale, il dirigente scolastico non può tentare di limitarla

Potrebbe essere considerata antisindacale la condotta dirigenziale volta a limitare o a comprimere l’esercizio libero delle Rsu e a condizionare le regolari relazioni sindacali interne ad una scuola. A tal proposito, sono diverse le norme contrattuali che regolano certe situazioni riferite alle relazioni tra dirigente scolastico e Rsu.

La giurisprudenza sulla condotta antisindacale

La giurisprudenza ha infatti in diverse occasioni stabilito, con chiarissime sentenze, che l’opera del dirigente scolastico tesa a ledere i diritti esplicitamente stabiliti da norme legislative o contrattuali, è considerata condotta antisindacale: vi proponiamo qui di seguito alcune delle espressi provenienti dalle aule di giustizia.

Il tribunale di Roma in data 30 marzo 2026 ha emesso un decreto in cui ha sollevato il problema della condotta antisindacale all’interno di una scuola della Capitale per una evidente compressione delle prerogative sindacali: nel decreto emerge che la libertà sindacale non può essere subordinata alla volontà del datore di lavoro, né compressa attraverso comportamenti che ostacolano l’organizzazione collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori. Il messaggio è chiaro: la rappresentanza sindacale è un diritto, non una concessione.

Con provvedimento del 2 gennaio 2026 il Tribunale del Lavoro di Messina, decidendo un ricorso ex articolo 28 legge 300/1970 proposto dalla Flc Cgil di Messina, ha chiarito l’inadeguatezza dell’informazione resa dalla dirigente scolastica ed ha preso posizione in ordine al mancato avvio della contrattazione d’istituto e ai forti ritardi dello svolgimento dei doveri di informazione, confronto e di contrattazione.

Anche il tribunale di Napoli, nell’aprile 2025, per un procedimento ex art.28 della legge 300/70 contro un dirigente scolastico di una scuola napoletana, ha rilevato che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 30 del CCNL “Istruzione e ricerca 2019-2021”, “l‘omessa informazione preventiva e successiva prevista dal c.c.n.l. di comparto, delinea una condotta antisindacale, ledendo gli interessi collettivi di cui sono portatrici le RSU e le organizzazioni sindacali…”

Un’altra sentenza riguardante la condotta antisindacale di una dirigente scolastica che ostacolava la libertà di rappresentare sindacalmente i docenti di un CIPIA della Lombardia viene dal Tribunale del Lavoro di Como con sentenza N. 386 /2025 R.G.

Cosa fare se esiste condotta antisindacale

Per fermare una condotta antisindacale del dirigente scolastico che non rispetta le disposizioni legislative e contrattuali, viene in soccorso l’art.28 della legge 300/1970.

Quindi la RSU che vede lesa la dignità del lavoratore e quella del sindacato, può ricorrere al giudice del lavoro, come previsto dall’art.28 L.300/70, per denunciare il comportamento ritenuto antisindacale: nell’art. 28 c’è scritto che “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo (oggi il giudice del lavoro ) ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale“. Per cui il Ds che dovesse negare al lavoratore un diritto contrattuale e non cessa immediatamente il comportamento antisindacale, nemmeno dopo la sentenza del giudice del lavoro, allora verrà punito con la pubblicazione della sentenza sulla stampa, a sottolineare la pubblica gogna di taluni comportamenti.

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