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Per i docenti inseriti nella II fascia di Istituto quali sono le prospettive future?

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Il M5S scuote il problema del precariato della scuola, chiedendo il blocco di nuovi percorsi abilitanti e l’apertura di una fase transitoria di immissioni in ruolo.

Infatti è utile sapere che da diversi mesi è in discussione in Commissione Cultura la risoluzione del #M5S che vuole impegnare il Governo a mettere mano alla disastrosa situazione del precariato, aggravato dalla legge 107.

Cosa è chiesto in questa risoluzione posta all’attenzione della Commissione Cultura della Camera dei deputati?

– assumere iniziative, a partire dall’anno scolastico 2016/17, tese all’immissione in ruolo sui posti comuni e di sostegno assegnati con contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno 2016;

– disciplinare, nell’ambito dell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, la fase transitoria, garantendo procedure speciali per l’accesso ai ruoli agli abilitati tramite concorso anche per titoli e servizi, prima dell’avvio del nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria, di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

– non avviare nuovi percorsi abilitanti prima della conclusione della fase transitoria;

– valorizzare, nell’ambito della disciplina del nuovo sistema di reclutamento, le competenze professionali dei docenti che hanno maturato almeno 36 mesi di servizio, anche prevedendo posti riservati nonché la riduzione ovvero l’esonero dal percorso triennale post concorso;

– porre in essere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, necessarie a far coincidere l’entrata in vigore del divieto di cui al comma 131 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015 con la prima immissione in ruolo successiva all’entrata in vigore del nuovo sistema di reclutamento;

– assumere iniziative volte a garantire che il contratto triennale di tirocinio sia adeguatamente retribuito e, in particolare che, in caso di sostituzione del docente assente, il tirocinante percepisca il trattamento retributivo stabilito per la supplenza.