
Il personale della scuola, al fine di gestire impegni personali, senza la necessità di richiedere un’intera giornata di assenza ha la possibilità di richiedere dei permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio per i docenti, fino a 36 ore nell’anno scolastico, per il personale ATA.
Ore annuali di permesso per i docenti
I docenti, per anno scolastico, possono usufruire fino a un massimo di ore di permessi brevi pari alle ore di servizio settimanale previsto per l’ordine di scuola al quale appartiene:
• Docenti scuola dell’infanzia fino a un massimo di 25 ore
• Docenti scuola primaria fino a un massimo di 24 ore
• Docenti scuola secondaria di primo e secondo grado fino a un massimo di 18 ore;
Docenti
I permessi brevi per i docenti, sia con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, possono essere usufruiti fino a un massimo due ore sempre compatibilmente con le esigenze di servizio e a condizione di essere sostituiti con personale in servizio.
Recupero delle ore.
Le ore usufruite in permesso breve devono essere recuperate entro i due mesi successivi all’uso del permesso. Il recupero per i docenti avviene principalmente attraverso supplenze o interventi didattici integrativi, prioritariamente nelle classi in cui avrebbero dovuto svolgere servizio.
Personale ATA
I Permessi brevi per il personale ATA sia con contratto a tempo indeterminato, si a tempo determinato possono essere usufruiti fino a un massimo di 36 ore complessive nell’arco dell’anno scolastico.
Mancato recupero
In caso di mancato recupero delle ore non lavorate, per cause non imputabili al lavoratore, l’amministrazione scolastica procederà a trattenere dalla busta paga una somma corrispondente alle ore non lavorate.
Incidenze giuridiche
I permessi brevi, dal punto di vista giuridico, non riducono le ferie, non sono fruibili per frazioni inferiori a una sola ora, sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.