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15.10.2026

Permessi delle ferie durante le lezioni, secondo una recente sentenza del Tribunale di Vicenza non possono essere negati

È una recentissima sentenza del Tribunale del Lavoro di Vicenza a riapire la famosa diatriba tra coloro che ritengono che anche i 6 giorni di ferie degli insegnanti possano essere presi, come permessi retribuiti per motivi personali o familiari, anche durante il periodo delle lezioni e che tali giorni, come per altro i tre giorni di permesso retribuito ai sensi dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, non possano essere negati al docente che li richiedesse e coloro che invece ritengono che tali giorni possono essere “concessi” dal dirigente scolastico solo se ciò non comporta aggravi di spesa pubblica. La sentenza n.188/2026 del tribunale di Vicenza stabilisce che i 6 giorni di ferie dei docenti se richiesti come permessi retribuiti per motivi personali o familiari e non come ferie non possono essere negati dall’Amministrazione.

Il senso della sentenza sui permessi retribuiti

La sentenza n. 188/2026 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro dell’aprile 2026 ha stabilito che il dirigente scolastico non ha il potere discrezionale di negare i giorni di ferie richiesti dai docenti per motivi personali o familiari (fino a 6 giorni fruibili durante il periodo di attività didattica), né può subordinarli alle difficoltà organizzative o al pagamento di oreeccedenti per garantire la sostituzione del docente assente.

In buona sostanza il Giudice del Lavoro di Vicenza ha chiarito che i sei giorni di ferie (art.13, comma 9 del CCNL scuola 2006/2009) fruibili dal personale docente durante lo svolgimento regolare delle lezioni, se richiesti per motivi personali o familiari non sono subordinati alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico né alla verifica preventiva di oneri organizzativi per l’amministrazione. Secondo la sentenza del Tribunale vicentino anche i 6 giorni di ferie, se fruiti come permessi retribuiti per motivi personali o familiari, seguono le stesse indentiche regole dei 3 gionri di permessi richiesti ai sensi dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009. La decisione interviene su un contenzioso promosso da una docente a tempo indeterminato a cui erano stati negati tre giorni di ferie richiesti come permessi retribuiti per motivi familiari ( dopo avere già fruito dei primi tre giorni di permesso retribuito per analoghi motivi). C’è da specificare che il dirigente scolastico per consentire comunque al docente di assentarsi da scuola aveva concess d’ufficio tre giorni di congedo parentale.

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha impedito al docente di assentarsi, ma ha motivato il diniego ai tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari per evitare di incorrere nel possibile danno erariale di dovere sostituire il docente assente con il pagamento di ore eccedenti. Secondo l’Amministrazione la separazione tra ferie e premessi retribuiti, riguardo i 6 giorni di permesso presi ai sensi dell’art.15 piuttosto che dell’art.13 del CCNL scuola 2007, non avrebbe consentito quanto previsto dalla legge di bilancio 2013.

Legge di bilancio 2013 e Tribunale di Vicenza

L’ultima sentenza in ordine di tempo che interviene sul controverso diritto dei docenti di ruolo di potere fruire, senza alcuna discrezionalità dirigenziale, ai 6 giorni di ferie per anno scolastico da richiedere come ultriori giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, è quella del Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza. Con tale sentenza, la n. 188 di aprile 2026, viene chiarito un aspetto che spesso è motivo di controversietra tra gli insegnanti che richiedono di fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari al posto delle ferie e i dirigenti scolastici che li rifiutano. La sentenza specifica che gli insegnanti hanno diritto a fruire di determinati giorni di ferie anche durante l’attività didattica, senza che il dirigente scolastico possa discrezionalmente opporsi, in sostanza avvalorando il secondo periodo dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009. Il giudice del lavoro di Vicenza non sottopone la norma contrattuale suddetta alla legge n.228 del 24 dicembre 2012 dove le ferie dei dipendenti della pubblica amministrazione non devono essere concesse se ci fosse aggravio di spesa, ma conferma che per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti di ruolo possono fruire dei sei giorni di ferie anche durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalle condizioni previste nella norma contrattuale delle ferie.

La controversia tra il diritto della fruizione di questi 6 giorni di ferie come permessi retribuiti e che quindi sfuggono alla discrezionalità del dirigente scolastico, aveva avuto anche una interessante sentenza della Corte di Cassazione.

Con ordinanza n. 12991/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sullo spinoso problema dei permessi per motivi personali.  La suddetta pronuncia non sostiene, secondo quanto emerge dalla sentenza n.188 del Tribunale di Vicenza, che il Dirigente Scolastico abbia un potere discrezionale nel concedere o non concedere il permesso retribuito per motivi personali o familiari (oltre i canonici 3 giorni), ma si limita a specificare che il docente ha l’onere di motivare adeguatamente la richiesta con anche autocertificazione.

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