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Permessi diritto allo studio

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Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico. Se accordati, saranno fruibili nell’anno solare 2006 per un massimo di 150 ore; per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell’incarico.
Le modalità di fruizione delle quote orarie ripartite fra frequenza, esami, incontri con i docenti, ecc. (con certificazione) ed eventualmente ore di studio (libere) nonché le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali.

Possono presentare domanda alle istituzioni scolastiche, con riserva, anche coloro che sono in attesa dell’attivazione dei corsi previsti dalla legge 143/2004 o di eventuali corsi universitari o per il sostegno. I permessi, se accordati, saranno fruibili una volta attivati i corsi.