L’anno scolastico 2025/2026 non è ancora iniziato e già si parte con le contestazioni sindacali contro alcune circolari dirigenziali, ritenute inopportune e illegittime. A tal proposito spunta, nel gruppo Facebook Uil Scuola Rua Lombardia, un curioso post che invita a denunciare quelle circolari dirigenziali illegittime e volte a non rispettare le norme legislative e contrattuali. Nel mirino sindacale sono alcune circolari che andrebbero a limitare il diritto dei docenti a fruire dei permessi retribuiti per motivi familiari e personali.
Vediamo cosa è scritto nel post Facebook pubblicato il 5 settembre nel gruppo Uil Scuola Rua Lombardia:

ll dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto,
sulla base di idonea documentazione anche auto-certificata, a permessi retribuiti per i
seguenti casi:
Ai sensi dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2007, i docenti di ruolo hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi di famiglia o motivi personali, la cui motivazione può essere anche autocertificata dall’interessato, tale diritto è stato esteso con il CCNL scuola 2019-2021 (art.35, comma 12) anche ai docenti con un contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Per i docenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe possibile per norma contrattuale vigente, ma alcune volte sottoposta alla discrezionalità del ds per una interpretazione legislativa risalente al 2012, fruire dei 6 giorni di ferie di cui all’art.13 comma 9 del CCNL scuola 2007, alla stessa stregua dei 3 giorni di permessi personali o familiari.
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Inoltre, il docente può fruire, se ne ha le condizioni, dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Infine, il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre autorizzazioni per assentarsi previste da specifiche disposizioni di legge, come per esempio la giornata per la donazione del sangue.
In buona sostanza è importante sapere che esistono altri esoneri retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53 del 2000.