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Aggiornato il 28.01.2026
alle 11:25

Permessi retribuiti per gravi patologie, spettano anche a docenti e ata ma a precise condizioni. Non c’è computo

Anche il personale scolastico, sia i docenti e sia gli ata, hanno diritto, a precise condizioni, alla fruizione dei permessi retribuiti per gravi patologie. Il docente o il personale Ata deve avere riconosciuta la grave patologia dalla competente ASL, inoltre deve richiedere le giornate di assenza per terapie strettamente legate alla grava patologia. Tali assenze non rientrano nel computo dei giorni di malattia ordinaria e quindi non esistono dei limiti di numero di giorni fruibili. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione. 

Normativa permessi gravi patologie

Il dipendente, ata o docente, ai sensi dell’art.17, comma 9 del CCNL scuola 2006/2009, ha diritto a fruire di illimitati permessi retribuiti per i casi di grave patoligia senza che tali assenze rientrino nel calcolo del computo per il periodo di conservazione del posto dei famosi 18 mesi previsti dal comma 1 dell’art.17 del CCNL scuola 2006/2009.

Quali sono le gravi patologie

I requisiti necessari affinchè un docente o un ata abbia riconosciuta una grave patologia, sono, per fare un esempio, la certificazione medica della competente commissione medica ASL che verbalizza lo stato di patologia grave e la relativa certificazione delle terapie salvavita come per esempio una chemio, anche una dialisi o similari terapie. In buona sostanza la certificazione medica da presentare al Dirigente scolastico, per potere fruire dei permessi retribuiti per grave patologia, deve obbligatoriamente avere la dicitura: “Il signor Rossi è affetto da grave patologia che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” e dovrebbe anche riportare la specifica terapia a cui il signor Rossi si deve sottoporre o in alternativa il ricovero ospedaliero o di day hospital.

Permessi orari fino a 10 ore aggiuntive

È utile ricordare che con la legge 106 del 2025, a partire dall’1 gennaio 2026 anche per i lavoratori della scuola affetti da patologie gravi come malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74%, sono previste ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti.

Al personale docente e ata con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74%, sempre a partire dall’1 gennaio 2026, spettano i permessi retribuiti orari suddetti fino ad un massimo di 10 ore.

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