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Con sentenza del 22 maggio 2025, il Tribunale di Taranto è tornato sulla questione dei permessi per motivi personali.
Com’è noto, sulla questione si scontrano le tesi dei sindacati (secondo cui il permesso per motivi personali sarebbe un diritto soggettivo) e quelli dell’ANP (l’Associazione dei Dirigenti Scolastici), secondo cui il Dirigente avrebbe un potere discrezionale nel concedere o meno il permesso.
L’ordinanza della Cassazione
Come si ricorderà, sulla questione si era recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12991/2024.
Tale pronuncia era stata letta dall’ANP come una “svolta” nella spinosa materia dei permessi per motivi personali, in quanto rimetterebbe al Dirigente Scolastico la valutazione sull’opportunità di concedere o meno il permesso.
Non erano di questo parere le Associazioni sindacali che con vari comunicati avevano tenuto a precisare che “l’autorizzazione dei permessi non è soggetta ad alcuna valutazione o discrezionalità da parte del dirigente scolastico”, il quale non può entrare nel merito delle motivazioni addotte dal lavoratore, riportando in proposito un parere dell’Aran che confermava che “i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico”.
Il caso
Il caso sottoposto all’esame del Tribunale di Taranto riguardava la richiesta di un giorno di permesso, presentata da una docente che doveva assistere il figlio sottoposto ad un intervento chirurgico.
Si precisa che la docente aveva già usufruito dei tre giorni di premesso previsti dalle disposizioni contrattuali.
Com’è noto, però, oltre ai 3 giorni di permesso, è possibile fruire di ulteriori 6 giorni, da sottrarre alle ferie.
Il Dirigente Scolastico si era limitato a concedere all’insegnante un giorno di “aspettativa non retribuita”.
Da ciò le ragioni del ricorso, non avendo la docente ritenuto giusto che le venisse decurtata la retribuzione per aver dovuto prestare assistenza al proprio figlio malato.
La posizione dell’Amministrazione
Secondoil Ministero, le ferie devono essere fruite durante i giorni di sospensione delle lezioni, mentre nel rimanente periodo, possono essere fruite solo se è possibile sostituire il dipendente, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
In realtà, nel caso in specie, non si trattava di applicare le disposizioni sulle ferie, ma quelle sui permessi per motivi personali e familiari, come espressamente previsto dall’art. 15, comma 2 del CCNL 2006/09.
La decisione del Tribunale di Taranto
Il Tribunale di Taranto ha così confermato che tali giornate di “ferie-permessi” sono sottratte alla discrezionalità del Dirigente Scolastico in ordine alla loro concessione; “trattasi quindi di un diritto soggettivo e vengono autorizzati a domanda, potendo le motivazioni sottese alla loro richiesta risultare anche da una semplice autocertificazione del docente”.
Ricorda inoltre il Tribunale puglieseche in questi casi i permessi spettano anche se ciò dovesse comportare degli oneri di spesa (pagamento del docente che sostituisce il collega assente), al contrario di quanto previsto per le ferie vere e proprie.
Una decisione senz’altro condivisibile, anche alla luce dei numerosi precedenti di altri Tribunali, espressamente richiamati nelle motivazioni della sentenza.