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Permessi retribuiti, restano in vigore le norme del vecchio contratto

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Sul nuovo contratto circolano alcune fake news che rischiano di darne una lettura distorta. C’è chi sostiene che siano state introdotte norme peggiorative riguardanti i permessi retribuiti, invece questa è una notizia infondata. Infatti è utile sapere che per i permessi retribuiti restano in vigore le norme del contratto scuola 2006/2009.

NORME VIGENTI SU PERMESSI RETRIBUITI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Nell’ipotesi contrattuale del CCNL scuola 2016-2018 firmata il 9 febbraio 2018, nell’art.1 comma 10 è specificato che per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n.165/2001.

Quindi non essendoci in questo nuovo contratto le specifiche norme riguardanti i permessi retribuiti, si può affermare che restano in pieno vigore le norme previste dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009.

Quindi nello specifico il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

Inoltre il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. I permessi su citati possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.