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Permessi scuola per motivi familiari e personali, è necessario indicare la motivazione della richiesta

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A seguito di un recente parere dell’ARAN, riguardante il Comparto Funzioni Locali, alcuni lettori hanno chiesto se per il Comparto Istruzione sia necessario indicare la motivazione nella domanda che docenti e ATA presentano al Dirigente scolastico per richiedere i permessi per motivi personali o familiari e se il DS può entrare nel merito di questa motivazione.

Innanzitutto vediamo cosa ha detto l’ARAN nel suddetto orientamento applicativo: secondo la nuova formulazione del comma 1, dell’art. 41 del CCNL siglato il 16/11/2022 Funzioni Locali “Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato.”

Da quanto sopra, si evince che non è più necessario che il dipendente espliciti la motivazione della sua richiesta di fruizione del permesso, mentre, risulta necessaria la motivazione dell’eventuale diniego alla fruizione che dovrà essere formalizzata da parte del responsabile della struttura secondo le modalità organizzative adottate dagli enti.

Questo orientamento, non è attualmente applicabile al Comparto Istruzione, essendo vigenti i CCNL 2006-2009 e CCNL 2018. In attesa di eventuali modifiche contenute nel prossimo CCNL per la parte giuridica, restano dunque in vigore i “vecchi” contratti.

Quindi, per il personale docente ed educativo, il riferimento resta l’art. 15 del CCNL 2006-2009, secondo il quale il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

Per il personale ATA è invece necessario riferirsi all’art. 31 del CCNL 2018, ai sensi del quale il lavoratore ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Per tutto il personale della Scuola, dunque, è necessaria una motivazione da documentare anche tramite una dichiarazione sostitutiva.

Il Dirigente scolastico non può entrare nel merito della valutazione

In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico.

Questo è un chiarimento importante, che è stato fornito sempre dall’ARAN, questa volta con riferimento al Comparto Istruzione, con orientamento applicativo CIR33:

I permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari debbono essere sempre motivati anche con autocertificazione o possono essere sufficienti le motivazioni verbali esposte al Dirigente Scolastico?

Dal disposto dell’art. 31, comma 1, del CCNL scuola del 19/04/2018 – secondo cui “il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari,  documentati anche mediante autocertificazione”, emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.

Pertanto, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.

In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

Di contro è necessario non solo che lo stesso dipendente indichi quale sia la motivazione, ma che la documenti, eventualmente anche mediante autocertificazione. Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.