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Personale ATA neoassunto, durata e caratteristiche del periodo di prova

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Anche il personale ATA neoassunto, così come i docenti, deve superare un periodo di prova per la conferma in ruolo.

Le regole per lo svolgimento della prova sono contenute nell’art. 30 del CCNL Istruzione 2018.

Quanto dura

Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è così stabilita:

  • due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A (collaboratori scolastici) e A super (collaboratori scolastici addetti all’azienda agraria);
  • quattro mesi per i restanti profili.

Chi è esonerato

In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

Servizio computato

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.

Sospensione del periodo di prova

Il periodo di prova è sospeso:

  • in caso di assenza per malatti,; in questo caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007;
  • negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.

Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

Recesso

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui sopra.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

Superamento del periodo di prova

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.

Rinnovo o proroga

Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.