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Posizioni economiche ATA, FAQ del MIM: prove suppletive, cambi di profilo e sede d’esame

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una serie di chiarimenti riguardanti la prova finale di valutazione per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA.

Le FAQ, diffuse sul sito istituzionale, fanno luce su alcuni dei casi più frequenti segnalati dai candidati, in vista delle prove finali previste nelle seguenti date:

• 15 dicembre 2025 ore 9:00
profilo professionale di Operatore dei servizi agrari.
• 15 dicembre 2025 ore 14:30
profilo professionale di Collaboratore scolastico (primo turno).
• 16 dicembre 2025 ore 14:30
profilo professionale di Collaboratore scolastico (secondo turno).
• 17 dicembre 2025 ore 14:30
profilo professionale di Assistente tecnico (I posizione economica).
• 18 dicembre 2025 ore 14:30
profilo professionale di Assistente tecnico (II posizione economica).
• 19 dicembre 2025 ore 09:00
profili professionali di Assistente amministrativo (I posizione economica), Cuoco, Infermiere e Guardarobiere.
• 19 dicembre 2025 ore 14:30
profilo professionale di Assistente amministrativo (II posizione economica).

In cosa consiste la prova

La prova finale di valutazione consiste in un’unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze che devono intendersi acquisite con la partecipazione alle attività di formazione nell’ambito delle specifiche tematiche che formano oggetto del programma del corso di formazione.

Ricordiamo, in proposito, che ogni percorso formativo è stato composto da moduli ispirati al quadro europeo delle competenze digitali DIGCOMP, con contenuti specifici in base al profilo e alla posizione economica. Gli argomenti trattati hanno incluso, tra gli altri: gestione dei dati digitali, protezione della privacy, utilizzo delle piattaforme scolastiche, supporto tecnico alla didattica, sicurezza nei laboratori e comunicazione interna.

Ritornando alla prova finale: ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: punti 1; mancata o errata risposta: punti 0.

La durata della prova è pari a 30 minuti, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi.

L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

Le faq del Ministero

Prove suppletive per maternità e allattamento

Tra le principali novità, la conferma della possibilità di sostenere prove suppletive. Le candidate impossibilitate a partecipare nella data fissata a causa di gravidanza o periodo di allattamento potranno richiedere una sessione alternativa, come previsto dall’art. 7, comma 7, del DPR 487/1994.

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Scolastico Regionale competente nei tempi indicati nelle istruzioni ministeriali. Si tratta di una tutela importante, già prevista dalla normativa concorsuale generale, che ora viene esplicitata anche per le procedure relative alle posizioni economiche ATA.

D: È previsto lo svolgimento di prove suppletive per la prova finale di valutazione per l’attribuzione delle posizioni economiche ATA?
R: Sì. Ai sensi dell’art. 7, comma 7, del DPR 487/1994, è prevista la possibilità di svolgere prove suppletive per le candidate in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, impossibilitate a partecipare alla prova nella data fissata.
Le candidate interessate devono presentare specifica richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale competente entro i termini indicati nelle istruzioni per i candidati che sono pubblicate sul sito web del Ministero e dagli Uffici Scolastici Regionali sui propri siti istituzionali.

Cambio di profilo: la prova resta quella del percorso frequentato

Un altro tema ricorrente riguarda i candidati che, dopo aver presentato domanda e frequentato il corso di formazione, sono transitati in un diverso profilo professionale.

Il Ministero chiarisce che, ai fini della prova finale, ciò che conta è esclusivamente il profilo per cui è stato seguito il percorso formativo. Eventuali passaggi di ruolo o profilo intervenuti successivamente non incidono sull’esame da sostenere.

Nel caso specifico riportato nelle FAQ, un Assistente Amministrativo transitato ad Assistente Tecnico dal 1° settembre 2025 dovrà comunque sostenere la prova relativa al percorso da Assistente Amministrativo.

D: Ho presentato domanda e frequentato il corso di formazione per l’attribuzione della posizione economica del profilo di Assistente Amministrativo, ma dal 1° settembre 2025 sono transitato nel profilo di Assistente Tecnico. A quale prova finale ho accesso?
R: Il candidato che, nelle more della procedura, ha mutato il proprio profilo professionale rispetto a quello dichiarato nella domanda, è tenuto a sostenere la prova finale relativa al percorso formativo frequentato e per cui ha conseguito l’attestato di frequenza.
Pertanto, ai fini della prova finale non assume rilievo l’eventuale passaggio di profilo professionale successivo alla presentazione della domanda.
Nel caso esposto, il candidato partecipa esclusivamente alla prova finale prevista per il profilo di Assistente Amministrativo.

Trasferimenti: la prova si sostiene nella regione di nuova titolarità

Diverso il caso del personale che, in seguito alla mobilità disciplinata dall’ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, ottiene un trasferimento in una regione diversa da quella originariamente indicata nella domanda. In questo scenario, la sede d’esame non resta quella di partenza: la prova finale dovrà essere sostenuta nella nuova regione di titolarità, presso la sede designata dall’Ufficio Scolastico Regionale competente.

D: Ho ottenuto un trasferimento, in base all’ordinanza ministeriale sulla mobilità n. 36 del 28 febbraio 2025, in altra regione rispetto a quella dichiarata nella domanda. Dove sosterrò la prova finale di valutazione per l’attribuzione delle posizioni economiche ATA?
R: Il personale che ha ottenuto il trasferimento in seguito alla mobilità dovrà sostenere la prova nella regione di nuova titolarità, presso la sede indicata dall’Ufficio Scolastico Regionale competente.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: la sede d’esame non cambia

Infine, il Ministero interviene anche sulle situazioni di mobilità annuale — assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.
In questi casi, a differenza dei trasferimenti definitivi, la sede d’esame non subisce modifiche. Il personale interessato dovrà sostenere la prova nella regione in cui mantiene la titolarità giuridica, indipendentemente dalla sede di servizio assegnata per l’a.s. 2025/26.

D: Per l’a.s. 2025/26 ho ottenuto un’assegnazione provvisoria o un’utilizzazione in una sede diversa da quella dichiarata nella domanda. Dove svolgerò la prova finale di valutazione per l’attribuzione della posizione economica ATA?
R: L’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione non modifica la sede di svolgimento della prova finale.
Il candidato dovrà quindi sostenere la prova nella regione della propria sede di titolarità giuridica, a prescindere dalla sede di servizio assegnata con la cd. mobilità annuale.

https://www.tecnicadellascuola.it/posizioni-economiche-ata-prova-finale-quali-permessi-richiedere-dove-sostenere-la-prova-in-caso-di-trasferimento-o-assegnazione-provvisoria-faq-della-flc-cgil

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