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Prende 65 alla Maturità, studentessa con DSA fa ricorso. TAR: la Commissione ha ignorato le griglie di valutazione specifiche

Ignorare le indicazioni del Piano Didattico Personalizzato (PDP) durante la valutazione delle prove scritte dell’esame di maturità costituisce una violazione delle garanzie per gli studenti e determina una sostanziale disparità di trattamento. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) con la sentenza n. 05213/2026 del 15 settembre 2026.

Il caso: valutazioni scritte senza criteri specifici

La vicenda riguarda una candidata di un Istituto Tecnico Commerciale di Napoli affetta da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) regolarmente certificato. Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, e per l’intero ciclo del secondo grado, per la studentessa è stato predisposto un PDP contenente strumenti compensativi e misure dispensative adeguate alle sue esigenze. Per affiancarla sotto il profilo operativo ed emotivo, il Consiglio di Classe aveva organizzato durante l’anno scolastico anche apposite simulazioni delle prove d’esame con tempi aggiuntivi, consegne chiare e mappe concettuali.

Tuttavia, in sede di esame di Maturità, la Commissione giudicatrice le ha attribuito 12 e 11 punti nelle prove scritte e un voto finale complessivo di 65/100, omettendo di applicare una griglia di valutazione specifica basata sulla relazione del Consiglio di Classe e sul PDP.

I principi di diritto: “Strumenti compensativi non sono un privilegio”

Accogliendo il ricorso presentato dai legali della candidata, i giudici amministrativi hanno sottolineato che le misure compensative e dispensative previste dalla legge 170/2010 e dal D.M. 5669/2011 non sono forme di agevolazione volte ad attribuire vantaggi ingiustificati. Tali strumenti servono invece a compensare gli effetti di un disturbo da intendersi come una diversa abilità cognitiva e non come una disabilità, garantendo che la prova verifichi le reali competenze acquisite.

Secondo il TAR, ignorare le tutele del PDP non assicura affatto la presunta uniformità di trattamento tra i candidati, ma provoca al contrario una sostanziale disparità e una violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

Annullato il punteggio: nuova Commissione per la rivalutazione

In virtù della sentenza, sono stati annullati sia i giudizi delle prove scritte sia la determinazione del voto finale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà nominare entro 30 giorni una nuova Commissione d’esame in diversa composizione, per garantire la massima imparzialità nel riesame.

La nuova commissione dovrà valutare nuovamente le prove scritte già sostenute entro 60 giorni, predisponendo preventivamente criteri specifici basati sul PDP e sulla relazione del Consiglio di Classe, per poi rideterminare il punteggio complessivo della candidata. Le spese del giudizio sono state compensate per metà, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento dei restanti 1.000 euro oltre accessori di legge.

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