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Bocciato alle medie col 5 in condotta, il TAR conferma la linea dura della scuola: usava un linguaggio volgare verso i compagni e irrideva i prof

La linea del rigore sul comportamento tra i banchi di scuola trova una piena conferma nelle aule di giustizia. Con la sentenza n. 01507/2026, pubblicata l’11 settembre 2026, la prima sezione staccata di Salerno del TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un alunno di scuola secondaria di primo grado contro il provvedimento di non ammissione alla classe successiva. A determinare la bocciatura dello studente, iscritto al secondo anno nell’anno scolastico 2025/2026, è stato un voto di condotta pari a 5.

La norma e il principio di severità

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità della decisione presa dal Consiglio di classe applicando l’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 62/2017 (introdotto dalla legge n. 150/2024). La norma stabilisce chiaramente che, per le scuole medie, una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporta l’automatica non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. Il TAR ha respinto le tesi della difesa della famiglia, ribadendo che l’insufficienza in condotta è ampiamente giustificata quando vi siano sanzioni disciplinari pregresse nel corso del medesimo anno.

Sospensione, volgarità e il fallimento del percorso riparativo

Dalla ricostruzione contenuta negli atti giudiziari emerge un quadro comportamentale complesso. Lo studente era stato previamente sospeso per tre giorni a causa di reiterate infrazioni, legate al disturbo continuo delle lezioni e al mancato rispetto delle consegne. A seguito della sanzione, l’istituto aveva attivato un progetto di cittadinanza attiva e solidale con finalità rieducative.

Tuttavia, come evidenziato nella relazione del tutor, il ragazzo ha mantenuto un atteggiamento passivo e poco partecipe persino durante le attività riparative. Una volta rientrato in classe, la situazione non è migliorata: i verbali attestano episodi di disturbo delle attività, irrisione dei docenti e linguaggio volgare verso i compagni, culminati in un calo ingiustificato delle presenze scolastiche nell’ultima parte dell’anno.

La mancanza di dialogo con la famiglia e l’impatto sul rendimento

Un elemento determinante per la decisione dei magistrati è stato il comportamento della famiglia. Il provvedimento evidenzia infatti come i genitori abbiano ignorato le comunicazioni formali e le convocazioni della scuola, rifiutando nei fatti di cooperare al dialogo educativo.

Il TAR ha infine spazzato via la tesi dei ricorrenti, secondo cui le cinque insufficienze riportate nelle materie curricolari fossero da imputare ad assenze per motivi di salute negli ultimi giorni di scuola. Per i giudici, il deficit di apprendimento è stato invece la diretta conseguenza del lungo e pregresso disinteresse per lo studio provocato dalla condotta indisciplinata.

Il ricorso è stato dunque giudicato infondato, con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

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