Con la sentenza n. 01777/2026, pubblicata il 21 agosto 2026, la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha delineato i confini della responsabilità scolastica in presenza di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
La controversia ha visto contrapposti uno studente, ricorrente contro il giudizio di non ammissione alla classe quinta superiore, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino. La pronuncia consolida un orientamento rigoroso circa il nesso di causalità tra l’applicazione delle tutele e il merito scolastico.
La vicenda processuale trae origine dal verbale di scrutinio finale di un Istituto di istruzione superiore, nel quale il Consiglio di Classe ha disposto la non ammissione dell’allievo. La motivazione dei docenti descriveva un quadro di «scarsissima motivazione e partecipazione al dialogo educativo», con una «preparazione gravemente compromessa» sia nelle materie d’area generale che, soprattutto, nelle materie d’indirizzo. Nonostante l’attivazione delle misure previste dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), lo studente risultava insufficiente nella quasi totalità delle discipline.
La difesa del ricorrente ha impugnato l’atto lamentando una pluralità di vizi di legittimità.
È opportuno notare che il caso era già stato oggetto di un vaglio cautelare: l’ordinanza n. 312 del TAR era stata infatti confermata dal Consiglio di Stato, che aveva evidenziato la «non evidente collaborazione» dello studente nell’attuazione del piano personalizzato.
Il fulcro del ragionamento giuridico del TAR risiede nella dottrina della “causalità omissiva”. Secondo il Collegio, non è sufficiente una censura generica circa la mancata applicazione di strumenti compensativi o dispensativi. Grava sul ricorrente l’onere di fornire la prova – «anche in via presuntiva e probabilistica» – che un più integrale utilizzo di tali misure avrebbe avuto un’incidenza tale da ribaltare l’esito dello scrutinio.
Sotto il profilo tecnico-processuale, il Tribunale chiarisce che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omissione, ma deve produrre una ricostruzione dettagliata. Nello specifico, lo studente avrebbe dovuto:
La sentenza opera una netta distinzione tra le difficoltà derivanti dal DSA e la condotta individuale dello studente. Il Tribunale ha rilevato come le insufficienze riguardassero quasi tutte le materie del corso, comprese quelle caratterizzanti, e fossero legate a fattori indipendenti dal disturbo, come la «frequenza non continua» e la mancanza di impegno costante.
I giudici hanno chiarito che la condizione di DSA non costituisce una “esimente” rispetto ai doveri minimi dello studente. Come si legge testualmente nel provvedimento, il giudizio di non ammissione è legittimo in quanto:
«[…] fondato non solo sul voto insufficiente conseguito nella quasi totalità delle materie del corso di studi, bensì anche su circostanze sulle quali il disturbo da cui è affetto il ricorrente non spiega alcuna rilevanza».
Viene dunque ribadito che il disturbo non può giustificare l’assenza di partecipazione al dialogo educativo né il mancato raggiungimento delle «competenze minime» richieste per l’accesso alla classe successiva.
Il TAR Piemonte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’operato della scuola. In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro per compensi professionali, oltre agli accessori di legge.
In conclusione, la sentenza n. 01777/2026 sottolinea che le tutele del PDP non operano in un vuoto di responsabilità. Se la scuola ha il dovere di garantire gli strumenti inclusivi, lo studente ha l’obbligo di collaborare attivamente. L’esito formativo rimane dunque ancorato a un’alleanza educativa dove il diritto alla tutela del DSA deve necessariamente incontrarsi con l’acquisizione delle competenze minime, pilastro imprescindibile del sistema valutativo scolastico.