Nel nostro ordinamento vige un diverso regime in ordine alla decorrenza della prescrizione tra i crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro, per i quali la prescrizione quinquennale comincia a decorrere solo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, ed il versamento dei contributi previdenziali, per ottenere il quale il lavoratore deve necessariamente agire in giudizio nel corso del rapporto di lavoro, e sempre che in giudizio l’Inps rivendichi il diritto al versamento dei contributi.
Nonostante il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui non esiste nel nostro ordinamento «un’azione dell’assicurato volta a condannare l’ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva», nemmeno quando l’omissione sia stata tempestivamente denunciata prima della prescrizione, ma l’Ente previdenziale non si sia attivato nei confronti del datore di lavoro lasciando decorrere il termine prescrizionale, il Tribunale di Napoli (Giudice dott. P. Coppola) con ordinanza del 31 marzo scorso dubita della compatibilità di detto meccanismo con in principi eurounitari, in quanto non tutelerebbe efficacemente il diritto ad un corretto versamento contributivo e dunque alla corresponsione della pensione che rappresenterebbe una retribuzione differita.
Secondo il Tribunale partenopeo, in particolare, la prescrizione dei contributi non è un accadimento eventuale ma certo, che sopraggiungerà dopo 5 anni, perché il termine decorre anche nel corso del rapporto di lavoro, la cui pendenza non ne sospende il decorso (come invece accade a fini retributivi e per i diritti contrattuali) ed il lavoratore non può interromperne il decorso ma solo agire in giudizio convenendo il datore di lavoro e l’Ente previdenziale.
In caso di mancata costituzione in giudizio dell’INPS o di mancata rivendicazione da parte dell’INPS del pagamento dei contributi, oppure in caso di mancata azione di riscossione da parte dell’INPS, il lavoratore potrebbe tuttavia vedere prescriversi i contribuiti, anche quando avesse avuto la forza di agire – mentre lavora per lo stesso datore – convenendolo in giudizio insieme all’INPS: sembra quindi che nulla egli possa fare per scongiurare questo esito pregiudizievole.
La pensione in Italia potrà essere riconosciuta perciò soltanto quando non vi sia omissione contribuiva (o un’omissione della provvista per la rendita vitalizia) oppure nei casi in cui lo stesso lavoratore versi all’INPS la somma necessaria per costituire la provvista mancante per la rendita vitalizia.
Se nel nostro ordinamento il lavoratore può far valere i crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e non è obbligato ad agire in giudizio nel corso del rapporto di lavoro; di contro deve necessariamente agire in giudizio nel corso del rapporto di lavoro per ottenere il versamento contributivo (ma sempre a condizione che si costituisca in giudizio l’INPS e rivendichi il diritto al versamento).
Alla luce delle predette considerazioni, il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Paolo Coppola ha posto alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti
1) se i diritti indicati dall’art. 8 della direttiva 91/533/Cee, la cui tutela lo Stato membro deve assicurare, siano costituiti dal solo diritto a ricevere il documento di assunzione di cui all’art. 2 della stessa Direttiva ovvero dai diritti che devono essere indicati nel documento stesso e, specificamente, la retribuzione.
2) In ipotesi la Corte di giustizia dovesse rispondere affermativamente al primo quesito se, nel contesto descritto, la pensione di cui godrà il ricorrente, dipendendo dalla contribuzione versata proporzionale alla retribuzione goduta ed agli anni di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria costituisca, per gli iscritti del settore privato, retribuzione differita ai sensi dell’art. 2 della direttiva 91/533/Cee.
3) In ipotesi di risposta positiva ai primi due quesiti se anche il diritto del lavoratore al versamento contributivo, che influenza in misura decisiva il diritto e la misura dell’assegno pensionistico, ricada nell’ambito di tutela dell’art. 8 della direttiva 91/533/Cee.
4) In caso di risposta positiva ai precedenti quesiti se l’art. 8 della direttiva 91/533/Cee osti alla circostanza che il lavoratore sia obbligato, nel corso del rapporto di lavoro, a convenire in giudizio il datore di lavoro, oltre che l’INPS, per richiedere il versamento dei contributi, al fine di evitare la prescrizione dei propri diritti, ma che tali diritti dipendano dalla esclusiva volontà dell’INPS di costituirsi nel giudizio e di richiedere il pagamento del credito, a differenza di quanto avviene per la retribuzione ordinaria e ciò anche quando non abbia una protezione sufficiente avverso un licenziamento illegittimo, rischiando in tal modo il licenziamento ovvero la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro tutelato dalla direttiva 2008/104/Ce.
5) In ipotesi di risposta positiva ai quesiti che precedono quali siano gli strumenti a disposizione di questo giudice ed in specie se la parificazione del regime prescrizionale dei contributi e delle retribuzioni possa ritenersi misura sufficiente a soddisfare gli obblighi di cui all’art. 8 della direttiva 91/533/Cee.
In estrema sintesi, se la risposta della CGUE ai quesiti posti dal Tribunale di Napoli fosse positiva, si applicherebbe anche al versamento dei contributi lo stesso regime di prescrizione previsto per i crediti retributivi, che prevede la decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza di rapporto, e detto meccanismo troverebbe applicazione anche al settore del lavoro pubblico e, quindi, anche al personale scolastico.