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Pubblico impiego, ecco quando scatta il licenziamento lampo

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La nuova riforma della procedura di licenziamento per i dipendenti pubblici, entrata in vigore dallo scorso 5 agosto, porta con sé alcune novità molto importanti.

Fra queste, la più interessante riguarda la procedura di licenziamento quando un dipendente pubblico viene colto in flagranza a commettere illeciti che secondo il T.U.P.I meritano di essere puniti con la sanzione più grave.

In effetti, il licenziamento lampo pare essere proprio uno degli slogan portati avanti dal Governo nel corso dell’emanazione ed approvazione.

Fra le cause stabilite per il licenziamento lampo abbiamo:

–  assenteismo

–  gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento

–  illeciti dolosi o gravemente colposi

–  insufficiente rendimento

 

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La nuova procedura, tuttavia, prevede che il dipendente colto in flagrante, deve essere sospeso entro le 48 ore successive al fatto rilevato.
A quel punto, può iniziare la procedura disciplinare che si svolge secondo tempi certi e rapidi da parte del dirigente o comunque il responsabile dell’ufficio o struttura, che deve notificare e trasmettere gli atti all’ufficio disciplinare contestualmente al momento in cui si procede con  la sospensione.

A partire da quel momento, l’Ufficio ha 30 giorni di tempo per concludere il procedimento a carico del dipendente sanzionato.
La norma si irrigidisce anche per chi esegue il procedimento, dato che sono previste pesanti sanzioni, con possibile obbligo di risarcimento del danno, a carico dei responsabili che non avviano il procedimento entro le 48 ore di cui sopra o concludono correttamente l’iter disciplinare.

Quindi, per il procedimento disciplinare si va verso una procedura rigida e puntigliosa. I dipendenti pubblici sono avvisati.

Per quanto riguarda nello specifico i lavoratori della scuola, ricordiamo che la riforma chiarisce i poteri del dirigente scolasticola competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni disciplinari, comprese le sospensioni fino a 10 giorni, è espressamente prevista dalla legge con disposizione specifica, come abbiamo riportato in precedenza, in un articolo in cui si spiegava la riforma del procedimento disciplinare grazie ad una nota dell’USR Toscana

 

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